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Ordinanza — n. 9995/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal claiming res inter alios acta applies to separate taxpayer relationships.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9995/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Fox Holger Frank's appeal against tax assessments regarding undeclared funds transferred to his son. The taxpayer argued that a prior binding judgment established the nature of the relationship, but the tax authority contended the current case involved distinct legal relationships between the state and the father versus the son. The court ruled that the prior judgment did not preclude re-examination because the two tax liabilities were autonomous and did not share the same legal situation or subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A prior res inter alios acta judgment does not bind a subsequent proceeding involving distinct legal relationships and different subjects, allowing the court to re-evaluate the facts and apply the appropriate legal qualification.

Parole chiave

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res inter alios acta binding precedent tax liability autonomous relationships judicial preclusion tax assessment appeal Cassation dismissal sostituzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
La doglianza, dunque, finisce con l’investire la stessa valutazione delle prove operata dalla CTR e ciò in vista di un nuovo riesame di merito, non consentito in sede di legittimità neppure nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. 2.4.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 112 c.p
4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
artt. 2909 c.c
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26110/2015 R.G. proposto da Fox Holger Frank, rappresentato e difeso dall’Avv. Katia Scarpa, con domicilio eletto presso l’Avv. Bernardo De Stasio, in Roma via Federico Cesi n. 72, giusta procura speciale a margine del controricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1360/14/15, depositata il 2 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Fox Holger Frank impugnava, con separati ricorsi, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires e Irap per, rispettivamente, gli anni 2006 e 2007, con i quali l’Ufficio contestava F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 26110/2015 Numero sezionale 3/2022 Numero di raccolta generale 9995/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 l’omessa dichiarazione di compensi corrisposti da tre sostituti d’imposta, nonché l’omessa dichiarazione di somme sempre corrisposte dalla società Chemservice Srl, di cui il contribuente era amministratore, attraverso il versamento a favore del figlio, Fox Oliver Frank, dipendente della società stessa, a titolo di prestito per la ristrutturazione del suo immobile ma, in realtà, accreditate sul conto personale del contribuente.

Le impugnazioni erano, con separate sentenze, rigettate dalla CTP di Milano. Le decisioni, previa riunione degli atti di gravame, erano confermate dalla CTR in epigrafe. Fox Holger Frank propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la CTR pronunziato sulla domanda del contribuente, secondo la quale il passaggio delle somme dalla società al suo conto personale non costituiva reddito tassabile atteso l’intervenuto giudicato sulla natura del rapporto di cui alle sentenze n. 325/6/11 e n. 99/01/12 della CTP di Milano. 1.1.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame e motivazione su fatto decisivo per il giudizio avuto riguardo alla natura di prestito dell’erogazione delle somme da parte della società a favore del figlio del contribuente, Fox Oliver Frank, accertata con le richiamate sentenze passate in giudicato della CTP di Milano. 1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2727 c.c. per aver la CTR violato i criteri di riparto dell’onere della prova, spettante all’Ufficio e non al contribuente, e per non aver operato un corretto 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 26110/2015 Numero sezionale 3/2022 Numero di raccolta generale 9995/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 giudizio sulla prova presuntiva, negando valenza probatoria alle quietanze sottoscritte dal sig.

Fox Oliver Frank e al contratto di prestito tra questi e la società. 1.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non aver applicato il giudicato discendente dalle già citate sentenze della CTP di Milano, attesa la qualità di “avente causa” del sig. Fox Holger Frank rispetto al figlio Fox Oliver Frank trattandosi del medesimo rapporto giuridico.

2. Il ricorso è infondato e i motivi vanno integralmente disattesi. In particolare: 2.1. Il primo motivo è infondato: la CTR, nell’esaminare e respingere la tesi del ricorrente in merito all’effetto espansivo del giudicato relativo a decisioni emesse nei confronti di un altro soggetto, diverso dal contribuente, ha esplicitamente preso in esame e deciso la doglianza formulata con l’atto di appello. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile, ponendo una questione in diritto – riferibile sempre all’efficacia espansiva del giudicato in relazione a sentenze non congruenti sul piano dei soggetti – con una censura motivazionale.

La doglianza, in ogni caso, non identifica alcun fatto specifico che non sia stato esaminato, avendo il giudice d’appello svolto una ampia ed articolata disamina degli elementi anche, e specificamente, sulle movimentazioni bancarie tra il contribuente e la Chemservice Srl; né cura, del resto, di spiegarne la decisività in relazione alla pluralità di circostanze evidenziate dalla CTR, risolvendosi in una contestazione della motivazione della sentenza impugnata, non più consentita ex art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile per essere stata la sentenza pubblicata il 2 aprile 2015. 3 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 26110/2015 Numero sezionale 3/2022 Numero di raccolta generale 9995/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 2.3. Il terzo motivo è, a propria volta, inammissibile: la CTR non ha violato i criteri di riparto dell’onere della prova ma si è limitata a valutare la consistenza e rilevanza degli elementi allegati in giudizio, ritenendo che l’Ufficio avesse assolto all’onere posto a suo carico e non così, invece, il contribuente.

Né la valutazione operata è lesiva dei criteri del ragionamento presuntivo avendo considerato tutti gli elementi addotti dalle parti, prima singolarmente e poi con una valutazione unitaria, rilevando, con un chiaro percorso logico, che: la scrittura privata di “concessione di prestito” era priva di data certa mentre i bonifici erano eseguiti dalla società a favore di persona diversa dall’asserito beneficiario del prestito; mancava ogni garanzia per il prestito; la società era a ristretta base sociale; non vi era corrispondenza tra importo mutuato e somme erogate dalla società; mancava ogni supporto documentale per ritenere le somme bonificate a Fox Holger Frank conferenti al contratto di mutuo.

La doglianza, dunque, finisce con l’investire la stessa valutazione delle prove operata dalla CTR e ciò in vista di un nuovo riesame di merito, non consentito in sede di legittimità neppure nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. 2.4. Il quarto motivo è infondato. L’efficacia espansiva del giudicato, infatti, è condizionata, sul piano soggettivo, dalla necessità che vi sia identità di parti, circostanza pacificamente qui non ricorrente. È ben vero che può esservi una efficacia riflessa del giudicato ma tale connotazione è suscettibile di assumere rilievo in quanto il terzo estraneo sia «titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato» (Cass. n. 17931 del 04/07/2019; v. anche Cass. n. 8101 del 23/04/2020 che ricollega l’efficacia riflessa del giudicato verso i terzi estranei alle condizioni per 4 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 26110/2015 Numero sezionale 3/2022 Numero di raccolta generale 9995/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 cui «a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;

b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;

c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento»). Gli effetti che ne derivano, peraltro, non comportano una efficacia preclusiva ma hanno una incidenza probatoria, venendo in rilievo, quanto accertato nel giudizio inter alios, come mero "fatto storico" sul quale applicare, alla stregua anche delle altre risultanze istruttorie, il giudizio probatorio e valutativo. Orbene, nella vicenda in giudizio vengono in rilievo due distinti rapporti obbligatori tributari che non investono né la medesima situazione giuridica, né il medesimo diritto: da un lato, infatti, viene in rilievo il rapporto tra l’erario e Fox Oliver Frank, fondato sulla relazione tra quest’ultimo e la società; dall’altro, quello tra l’erario e Fox Holger Frank, qui in giudizio, che si fonda sulla percezione di somme non dichiarate dalla società.

I distinti rapporti, dunque, pur tra loro collegati sono, in realtà, autonomi, difettando l’asserita identità non solo sul piano soggettivo ma anche su quello oggettivo, ben potendo essere l’operazione effettiva o fittizia solo con riferimento a una parte di essa. In altri termini, sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come res inter alios acta rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente l’altro rapporto. E ciò, del resto, emerge chiaramente dallo stesso accertamento in fatto operato prima dalla CTP e poi ribadito dalla CTR, secondo la quale la deduzione che «le somme bonificate a Holger Frank dalla società siano relative al contratto di mutuo di cui alla citata scrittura non ha alcun supporto documentale». 5 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 26110/2015 Numero sezionale 3/2022 Numero di raccolta generale 9995/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Fox Holger Frank al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2022 Il Presidente Biagio Virgilio 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c