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Ordinanza — n. 9988/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer appeal, ruling missing signatures on tax collection documents do not invalidate administrative acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9988/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his challenge to a tax payment order. The taxpayer argued the document lacked required signatures and debtor identification, but the court held that such formal defects do not invalidate the act. Consequently, the court ruled that the burden of proof lies with the taxpayer to demonstrate specific irregularities, not merely to contest the document's origin.

Regesto Legislator

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Art. 12, para. 4 DPR 602/1973; Art. 15-ter, lett. e) DL 106/2005: The absence of a signature on a tax collection order does not render the administrative act invalid, as the burden of proof regarding its origin rests on the taxpayer.

Parole chiave

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tax collection order validity administrative act formal defects burden of proof taxpayer missing signature legal effect taxpayer appeal dismissal azione creditoria fatture impagate imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 12, para. 4 DPR 602/1973
c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 4° comma d.p.r.
Art. 15-ter, lett. e) DL 106/2005
Art. 2700 c.c.
156/05 in combinato con l’art. 2700 c.c.»], l’Agenzia censura la sentenza r.g.
Art. 360, para. 1, n. 3 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso [«Art. 360 1° comma n.
Art. 21 octies L. 241/1990
D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della l.
Art. 25 DPR 602/1973
art. 2700 c.c
156/05 in combinato con l’art. 2700 c.c.»], l’Agenzia censura la sentenza r.g.
art. 2697 c.c
156/05 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.
art. 2729 c.c
La cartella che contenga tali indicazioni fa scattare la presunzione semplice (ex art. 2729, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/10/2018, n. 27561
l’enunciato del giudice di appello collide con il consueto orientamento sezionale (Cass. 30/10/2018, n. 27561; in senso conforme, tra le molte, Cass.
Cass. 08/07/2021, n. 19405
27561; in senso conforme, tra le molte, Cass. 08/07/2021, n. 19405), che va adesso ribadito, per cui «In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24361/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro MERLINO MASSIMO, elettivamente domiciliato in Roma Via Pierluigi Da Palestrina n. 63 presso lo studio dell’avvocato Gianluca Contaldi; rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Contaldi e dall’avvocato Elena Sorgente. – controricorrente – EQUITALIA NORD SPA – intimata – F i r m a t o D a :

C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24361/2013 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 9988/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 49/30/13, depositata il 15/03/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal consigliere dott. Riccardo Guida. Rilevato che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza (n. 107/2/11) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Asti, aveva accolto il ricorso di Massimo Merlino contro la cartella di pagamento (di euro 75.582,63), emessa in seguito all’iscrizione a ruolo frazionata, ai sensi dell’art. 68, d.lgs. n. 546 del 1992, dei due terzi delle imposte dirette accertate, in relazione al 2003 e al 2004, con avvisi di accertamento la cui impugnativa era stata respinta dal giudice di primo grado (sentenza n. 68/02/2010 della Commissione tributaria provinciale di Asti);

2. per la C.T.R. «il documento prodotto dall’Ufficio in questo grado di giudizio non riporta né il nome del debitore, né indica le “somme dovute dai contribuenti”, né contiene tutti gli altri requisiti richiesti dall’articolo 12 del d.p.r. 602 del 1973 e quindi non è chiaramente riferibile alla cartella impugnata. Non risultando quindi formalmente regolari gli atti da cui la cartella di pagamento trae origine ed efficacia, si decide come da dispositivo […]»;

3. l’Agenzia ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente resiste con controricorso; il concessionario della riscossione è rimasto intimato; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«Art. 360 1° comma n.

3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 4° comma d.p.r. 602/73 e dell’art. 1 5° ter comma lett.

e) d.l. 106/05 conv. in l. 156/05 in combinato con l’art. 2700 c.c.»], l’Agenzia censura la sentenza r.g. n. 24361/2013 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24361/2013 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 9988/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 impugnata che ha condiviso la decisione di primo grado di annullamento della cartella per difetto di sottoscrizione del ruolo ad essa propedeutico;

2. con il secondo motivo [«art. 360 1° comma n.

3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 4° comma d.p.r. 602/73 e dell’art. 1 5° ter comma lett.

e) d.l. 106/05 conv. in l. 156/05 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. nonché con l’art. 2729 c.c.»], l’Agenzia premette che il procedimento di riscossione dell’imposta ad opera del concessionario è strutturato secondo le seguenti fasi: (i) formazione del ruolo da parte dell’ufficio finanziario, ossia predisposizione dell’elenco dei debitori e delle somme dovute; (ii) sottoscrizione del ruolo con la modalità della vidimazione (art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973); (iii) predisposizione di un documento sottoscritto dal direttore provinciale attestante i ruoli vistati in una certa data; (iv) predisposizione della cartella da parte del concessionario della riscossione.

Aggiunge che si tratta di operazioni prive di rilevanza esterna, la cui conoscenza da parte del destinatario avviene con la notifica della cartella di pagamento che, infatti, reca l’indicazione del numero di ruolo e della data in cui lo stesso è reso esecutivo. Nel caso di specie, la cartella diretta il signor Merlino (dal medesimo allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio) riportava “Ruolo n. 2010/000320. Reso esecutivo in data 03/08/2010”. La cartella che contenga tali indicazioni fa scattare la presunzione semplice (ex art. 2729, cod. civ.) di legittimità circa l’esistenza del ruolo e il suo carattere esecutivo, sicché spetta al debitore (che assume tale veste giuridica in forza di avvisi di accertamento che egli ben conosce, tanto da averli impugnati in giudizio) dimostrare che il concessionario ha emesso una cartella pur in mancanza di un ruolo validamente sottoscritto (o meglio “vidimato”), in violazione della prescrizione del quarto comma del r.g. n. 24361/2013 3 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24361/2013 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 9988/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 (citato) articolo 12. Svolte queste premesse, l’Agenzia critica la sentenza impugnata che ha stabilito che era onere dell’ufficio provare l’avvenuta sottoscrizione del ruolo (circostanza, per altro, ampiamente dimostrata), laddove, in realtà, per effetto della suindicata presunzione relativa, era il contribuente a dovere dimostrare che era stato portato ad esecuzione un ruolo non “vistato”;

3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati; 3.1. l’enunciato del giudice di appello collide con il consueto orientamento sezionale (Cass. 30/10/2018, n. 27561; in senso conforme, tra le molte, Cass. 08/07/2021, n. 19405), che va adesso ribadito, per cui «In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.». Inoltre, con riferimento ai requisiti contenutistici della cartella di pagamento, è stato chiarito che «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione r.g. n. 24361/2013 4 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24361/2013 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 9988/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.»;

4. ne consegue l’accoglimento del ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo;

5. le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti; invece, per il principio della soccombenza, si condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle entrate (ma non al concessionario della riscossione, il quale non si è costituito) le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.500,00, a titol