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Ordinanza — n. 9983/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9983/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9983/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sifa Spa (poi incorporata in Fiat Spa) impugnò innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Torino l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta di ricchezza mobile, relativa agli esercizi 30/06/1966-1967, 30/06/1969-1970, 31/12/1970, liquidata dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 24, d.l. n. 429 del 1982, con procedura di definizione delle controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, lamentando l’errore di calcolo dell’ente impositore che, in violazione del citato articolo 24 (che prevede che le controversie sono definite per un imponibile pari ai due terzi del maggiore imponibile accertato dall’Ufficio), aveva convertito la perdita dichiara nei detti esercizi in un pareggio fiscale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9983/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 24, d.l. n. 429 del 1982, con procedura di definizione delle controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, lamentando l’errore di calcolo dell’ente impositore che, in violazione del citato articolo 24 (che prevede che le controversie sono definite per un imponibile pari ai due terzi del maggiore imponibile accertato dall’Ufficio), aveva convertito la perdita dichiara nei detti esercizi in un pareggio fiscale;

Parole chiave

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deduzione dal reddito computabile imposta sul reddito e sull'utile deduzione delle perdite somma dei limiti di reddito aliquota d'imposta valutazione del reddito
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21357/2014 proposto da: FIAT SPA, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Gondar 22, presso lo studio dell’avvocato Maria Antonelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Antonelli e dall’avvocato Corrado Magnani. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.CENTRALE-TORINO, n. 1653/03/13, depositata il 18/06/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal consigliere dott. Riccardo Guida. F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21357/2014 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 9983/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Rilevato che:

1. Sifa Spa (poi incorporata in Fiat Spa) impugnò innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Torino l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta di ricchezza mobile, relativa agli esercizi 30/06/1966-1967, 30/06/1969-1970, 31/12/1970, liquidata dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 24, d.l. n. 429 del 1982, con procedura di definizione delle controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, lamentando l’errore di calcolo dell’ente impositore che, in violazione del citato articolo 24 (che prevede che le controversie sono definite per un imponibile pari ai due terzi del maggiore imponibile accertato dall’Ufficio), aveva convertito la perdita dichiara nei detti esercizi in un pareggio fiscale;

2. il primo giudice rigettò il ricorso, con pronuncia (n. 1295/1986) riformata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino, che, in accoglimento del gravame della società, con decisione n. 4150/02/1990, riconobbe il diritto della contribuente al rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo;

3. la Commissione tributaria centrale, sezione di Torino, ha accolto l’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria ritenendo che la locuzione dell’articolo 24 di “maggiore imponibile accertato dall’ufficio”, faccia riferimento al reddito e non anche ad eventuali perdite;

4. la società propone ricorso, con un motivo, per la cassazione della decisione della C.T.C. e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, 1° comma, d.l. 20 settembre 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 e modificato dall’art. 2 bis d.l. 15 dicembre r.g. n. 21357/2014 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21357/2014 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 9983/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 1992, n. 916, conv. in legge 12 febbraio 1983, in riferimento all’art.360, n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio che, nella procedura di condono ex art. 24, cit., aveva ravvisato l’irrilevanza della perdita dichiarata nel calcolo dell’imponibile automatico, a tal fine equiparando la dichiarazione in perdita alla dichiarazione in pareggio, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza e di capacità contributiva; 1.1. il motivo non è fondato; il primo comma dell’articolo 24, intitolato “Condono.

Tributi soppressi. Definizione dell’imposta. Modalità.”, prevede che «Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente […] per un imponibile pari ai due terzi del maggiore imponibile accertato dall’ufficio.». Il dato oggettivo, non contestato, è che, per le annualità in esame, la contribuente aveva esposto in dichiarazione delle perdite. È controverso se, ai fini del calcolo dell’imponibile da definire con la procedura condonistica dell’articolo 24, le perdite dichiarate dovessero essere computate, come sostiene la contribuente, o se avessero valore pari a zero, dovendosi considerare esclusivamente i redditi accertati o dichiarati, come stabilito dalla sentenza impugnata, in adesione alla prospettiva del fisco; l’esegesi del testo normativo adottata dalla Commissione tributaria centrale è conforme al principio di diritto che deve essere enunciato nei seguenti termini:

«In materia di condono relativo ai tributi soppressi, la parola “imponibile” di cui all’art. 24, primo comma, d.l. 20 settembre 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, e modificato dall’art. 2-bis d.l. 15 dicembre 1992, n. 916, ha il significato (che nella specie le attribuisce l’erario) di reddito a cui commisurare l’imposta, con esclusione della rilevanza delle perdite r.g. n. 21357/2014 3 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21357/2014 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 9983/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 (eventualmente) dichiarate, e ciò è coerente sia con l’accezione lessicale del termine sia con la ratio delle disposizioni tributarie in tema di condono, che consiste nell’assicurare all’Amministrazione finanziaria un extragettito, che si ottiene rideterminando il credito tributario sulla base di imponibili effettivi e non sulla base di imponibili ipotetici in ragione dell’incidenza delle perdite dichiarate»; del resto, la stessa chiave di lettura trova riscontro nelle “istruzioni ministeriali” recate dalla circolare min. n. 41 del 15 ottobre 1982, che, al sesto capitolo, riguardante la “Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria”, con riferimento all’àmbito di applicazione della normativa in esame, afferma che «di regola la definizione delle controversie in parola può riguardare soltanto gli avvisi di accertamento, in rettifica o d’ufficio, tuttora pendenti, dai quali risultino accertati redditi imponibili.

Debbono pertanto ritenersi esclusi dall’àmbito dell’art. 24 gli accertamenti che prevedono la riduzione di perdite dichiarate e quelli che non attengono alla determinazione dell’imponibile di ciascun periodo d’imposta.»;

2. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe