Italian tax court dismisses appeal due to case extinction via simplified payment agreement under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax dispute extinguished. The taxpayer had paid the full tax debt under a simplified procedure, triggering automatic case termination by December 31, 2020, without needing formal approval. Consequently, the ongoing litigation regarding the 'comfort company' tax rules became legally irrelevant and non-justiciable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992: When a tax dispute is extinguished due to the simplified payment procedure, the litigation is terminated and the losing party bears the advanced costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3595/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro IMMOBILIARE JONICA S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni D’Onofrio, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana, n. 295, presso lo studio dell’avvocato Carla Olivieri. – controricorrente, ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
BASILICATA, n. 227/01/13, depositata il 20/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. Riccardo Guida. F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3595/2014 Numero sezionale 1047/2022 Numero di raccolta generale 9957/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte dell’Immobiliare Jonica S.r.l., dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRES, IRAP, per il periodo d’imposta 2006, il reddito di impresa della società, in seguito al diniego dell’interpello della contribuente finalizzato alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo di cui al comma 4-bis, dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dall’art. 35, comma 15, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. La Commissione tributaria provinciale di Matera (con sentenza 214/02/2011) accolse il ricorso; la decisione di primo grado è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata che, con la sentenza indicata in epigrafe, oltre a dichiarare (in parte motiva) assorbito l’appello incidentale della società (la quale, come si evince dal controricorso, aveva proposto appello incidentale avverso il capo della pronuncia di primo grado che aveva compensato le spese del giudizio), ancor prima, ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia, rilevando che: (a) la società, operante esclusivamente nel settore agricolo, con l’interpello disapplicativo, aveva rappresentato le ragioni oggettive comprovanti l’effettività del reddito dichiarato, riconducibili all’impossibilità di modificare i canoni dei contratti agrari in corso in modo da superare il test di operatività, in quanto si trattava di terreni agricoli concessi in locazione verso canoni superiori a quelli previsti dalla legge sui contratti agrari; (b) era priva di fondamento l’affermazione dell’Agenzia appellante di non essere in grado di verificare questa circostanza, posto che l’immodificabilità dei contratti e dei relativi canoni dipendeva dalle norme del codice civile (art. 1372, cod. civ.) e dalla normativa sui contratti agrari (legge 3 maggio 1982, n. 203); (c) tale interpretazione trovava conforto nella r.g. n. 3595/2014 2 Cons. est.
Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3595/2014 Numero sezionale 1047/2022 Numero di raccolta generale 9957/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 direttiva del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11/06/2012, secondo cui la disciplina delle società «in perdita sistematica» poteva essere disapplicata dalle società esercenti esclusivamente attività agricole.
3. L’Agenzia ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; la società ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, con due motivi.
4. Con memoria datata 11/06/2020, con allegata documentazione di riscontro, la contribuente ha premesso di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, e di avere versato, in un’unica soluzione, l’intera somma dovuta, in data 31/05/2019; ha anche fatto rilevare che il modello F24, attestante il versamento in unica soluzione dell’imposto dovuto, reca la dicitura «Stato: Accolta e vers. addebitato»; in conseguenza di ciò, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta definizione agevolata (e, in subordine, il rigetto del ricorso dell’Agenzia e l’accoglimento del ricorso incidentale della stessa contribuente).
5. Con ordinanza emessa all’adunanza camerale del 24/06/2020, questa Corte, in diversa composizione, richiamato l’art. 372, cod. proc. civ., ha ordinato alla contribuente di notificare all’Avvocatura dello Stato la documentazione allegata ed ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo.
6. La contribuente, successivamente, ha documentato di avere dato seguito alla notifica a controparte delle nuove produzioni, e, con memoria datata 09/03/2022, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere o in subordine il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
7. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del r.g. n. 3595/2014 3 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3595/2014 Numero sezionale 1047/2022 Numero di raccolta generale 9957/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è enunciato, in generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
8. Con riferimento al ricorso incidentale della contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del