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Ordinanza Interlocutoria — n. 9545/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders joined tax appeal cases remitted to public hearing for simplified dispute resolution arguments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9545/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered the joined tax appeal cases to be remitted to a public hearing rather than deciding them summarily. The taxpayer sought dismissal of proceedings due to the lack of a formal simplified dispute request, while the tax authority requested either partial dismissal or a scheduled trial. The court declined the summary decision to ensure proper adversarial debate on the simplified resolution issue.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, di 119/2018; Art. 10, comma 1, di 119/2018: When summary dispute resolution requests are missing or contested, the court must join related cases and remand them to public hearing to ensure proper adversarial proceedings.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal procedure summary dismissal request adversarial proceedings requirement case joining order remittal to public hearing tax authority defense condono dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, di 119/2018
Nelle more del giudizio la società contribuente ha peraltro depositato istanza di sospensione, inci di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata delle liti ex art. 6, di 119/2018.
Art. 10, comma 1, di 119/2018
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi iscritti ai nn. 5237-5238-5240/2013 R.G. proposti da Moccia Irme spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Tullio Elefante, con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso le sentenze della Commissicne tributaria regionale della Campania nn. 213-214-245/28/12, depositate, le prime due, il 12 luglio 2012, la terza il 24 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Presidente Enrico Manzon. Rilevato che: Con le sentenze impugnate la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava gli appelli proposti da Moccia Irme spa avvero le sentenze nn. 377-3 -78-379/38/11 che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare e le riprese oggetto residuo devolutivo della lite erano fondate e che gertanto i gravami de quibus dovevano appunto essere rigettati. Contro dette decisioni la società contribuente ha proposto distinti ricorsi deducendo, in ciascuno di essi, tre motivi sostanzialmente omologhi.

In ogni procedimento l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Nelle more del giudizio la società contribuente ha peraltro depositato istanza di sospensione, inci di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata delle liti ex art. 6, di 119/2018. In relazione alle distinte istanze di definizione agevolata delle liti de quibus si deve osservare che: -nelle cause R.G. nn. 5237-5238/2013, la ricorrente insta per la declaratoria di estinzione dei giudiz in quanto non presentata istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, di 119/2018, mentre la difesa erariale con istanza proprio in questo senso depositata il 20 dicembre 2020, ha peraltro chiesto che venga dichiarata l'estinzione solo parziale dei giudizi stessi; -nella causa R.G. n. 5240/2013 ugualmente ha chiesto l'estinzione del giudizio, per effetto delle definizioni agevolate di cui alle altre due cause, mentre la difesa era riale ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, quale c:cnseguenza del diniego di definizione agevolata della controversi& opposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale.

Considerato che: Le cause vanno riunite per connessione e, non sussistendo i presupposti per la decisione camerale, vanno rinviate alla pubblica udienza, anche al fine del contraddittorio tra le parti in ordine alle posizioni assunte circa la definzione agevolata delle controversie. PQN1 La Corte dispone la riunione delle cause in epigrafe e le rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Cosi deciso in Roma, 23 febbraio 2022 Il i re ente est. L EPOSITATO IN CANCELLERIA