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Ordinanza — n. 9543/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax litigation extinguished by simplified settlement agreement under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9543/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because the tax authority failed to respond to the simplified settlement offer within the statutory deadline. The Agency of Revenue had initiated the appeal against a regional commission decision, but the opposing party submitted a formal request to settle under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the litigation process terminated automatically due to the perfection of the simplified definition, leaving procedural costs to the party that advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; If the tax authority does not present a request for treatment within the prescribed deadline following the submission of a simplified settlement agreement, the judicial proceeding is declared extinguished.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax litigation extinction simplified definition procedure deadline for tax authority procedural costs allocation differimento dell'imposizione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
unipersonale, nelle more incorporata nella Esselunga s.p.a.; - quest'ultima, con note del 7 giugno 2019 e 1° febbraio 2022, comunica di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
119, depositando relativa documentazione; - quindi, con memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per il perfezionamento della menzionata definizione agevolata;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22221/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Esselunga s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Tonio Di Iacovo e Benedetta Rossi, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via del Castro Pretorio, 122 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 15/19/13, depositata il 6 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6 febbraio 2013, che, respingendo il suo appello principale e accogliendo quello incidentale della Centro Alto Milanese s.r.l. unipersonale, ha annullato l'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l'anno 2004 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo era stato accertato, ai fini delle imposte dirette, un maggior imponibile, in relazione al disconoscimento di costi e minusvalenze dedotte, e, ai fini dell'i.v.a., l'indebita detrazione dell'imposta di rivalsa assolta; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la Centro Alto Milanese s.r.l. unipersonale, nelle more incorporata nella Esselunga s.p.a.; - quest'ultima, con note del 7 giugno 2019 e 1° febbraio 2022, comunica di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, depositando relativa documentazione; - quindi, con memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per il perfezionamento della menzionata definizione agevolata;

CONSIDERATO CHE: - avuto riguardo al contenuto delle memorie depositate dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/18 e al fatto che l'Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dalla medesima disposizione;

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022.