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Ordinanza — n. 9539/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals and declares tax proceedings extinguished due to a request for simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9539/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation joined multiple tax appeals against regional commission decisions and declared the proceedings extinguished. The plaintiffs argued for violations of evidence rules and procedural omissions regarding advertising messages and non-commercial entity compliance. However, the Association submitted a request for simplified tax settlement under specific 2018 decrees, which the Court accepted as the decisive factor for ending the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 d.l. 119/2018; Art. 360 c.p.c.: When a party requests simplified tax settlement under the 2018 decree and no objection is filed, the court must declare the proceedings extinguished regardless of pending appeals.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinguishment of proceedings simplified tax procedure tax appeals simplified tax claim diritto dello sport copertura della fisioterapia società senza fini di lucro

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 119/2018
Art. 7 d.l. 119/2018
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546 del 1992, 274 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
546 del 1992, 274 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
artt. 112 c.p
Lamenta la violazione degli artt. 112 c.p.c., omesso esame di elementi istruttori e delle relative questioni sollevate in giudizio, in relazione all'art.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25315/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro De Donno Francesco e Turco Gianvito, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Leo, con domicilio eletto in Lecce, piazza L. Ariosto n.30, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del controricorso. con troricorrenti - avverso la sentenza n. 369/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 7/2/2018. nonché sul ricorso iscritto al n. 25352/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro Associazione Sportiva Dilettantistica Hydropolis Nuoto, De Luca Giuseppe, De Luca Antonio, De Luca Addolorata, De Luca Maria Rosaria, rappresentati e difesi dall'Avv.

Massimo Fasano, con domicilio eletto in Melissano (LE), via L. Da Vinci n. 44, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 368/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 7/2/2018. nonché sul ricorso iscritto al n. 25741/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro De Donno Francesco e Turco Gianvito, rappresentati e difesi dall'Avv.

Maria Leo, con domicilio eletto in Lecce, piazza L. Ariosto n.30, presso Io studio, giusta procura speciale a margine del controricorso. - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 539/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 21/2/2018. nonché sul ricorso iscritto al n. 27732/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro Associazione Sportiva Dilettantistica Hydropolis Nuoto, De Luca Giuseppe, De Luca Antonio, De Luca Addolorata, De Luca Maria Rosaria, rappresentati e difesi dall'Avv.

Massimo Fasano, con domicilio eletto in Melissano (LE), via L. Da Vinci n. 44, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 938/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 21/3/2018. nonché sul ricorso iscritto al n. 27736/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro Associazione Sportiva Dilettantistica Hydropolis Nuoto, De Luca Giuseppe, De Luca Antonio, De Luca Addolorata, De Luca Maria Rosaria, rappresentati e difesi dall'Avv.

Massimo Fasano, con domicilio eletto in Melissano (LE), via L. Da Vinci n. 44, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del controricorso. controricorrenti - avverso la sentenza n. 935/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 21/3/2018. nonché sul ricorso iscritto al n. 27794/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro Turco Gian Vito e De Donno Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv.

Maria Leo, con domicilio eletto in Lecce, piazza L. Ariosto n.30, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del controricorso. - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 937/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 21/3/2018. nonché sul ricorso iscritto al n. 27795/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro Turco Gian Vito e De Donno Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv.

Maria Leo, con domicilio eletto in Lecce, piazza L. Ariosto n.30, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del controricorso. - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 936/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 21/3/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal Consigliere dott. Oronzo De Masi. RITENUTO CHE L'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale per gli anni d'imposta 2007 e 2008, avendo disconosciuto alla Associazione Sportiva Dilettantistica Hydropolis Nuoto la qualifica di ente no-profit, con conseguente recupero di IRES, IRAP, IVA ed altro, notificava alla predetta associazione ed ai suoi membri De Luca Antonio, De Luca Addolorata, De Luca Giuseppe, De Luca Maria Rosaria nonché De Donno Francesco e Turco Gian Vito, atti di accertamento n. TVM041103775/2012 (anno d'imposta 2007) e n. TVM041103006/2013 (anno d'imposta 2008) - oggetto dei ricorsi r.g.n. 27794/2018, r.g.n. 25315/2018, r.g.n. 25352/2018 e collegati atti di contestazione n. TVMC01103626/2012 - oggetto dei ricorsi r.g.n. 27736/2018 e 27795/2018 e n. TVMC01103135/2013, oggetto dei ricorsi r.g.n. 27732/2018 e r.g.n. 25741/20128, per i sopra indicati periodi d'imposta, con i quali venivano comminate sanzioni per omesso versamento di ritenute, in relazione ai compensi erogati nei confronti degli istruttori di nuoto, nonché dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non versata.

Avverso gli atti proponevano ricorso l'Associazione Sportiva Dilettantistica Hydropolis Nuoto, De Luca Giuseppe, De Luca Antonio, De Luca Addolorata e De Luca Maria Rosaria, nonché, in via autonoma, De Donno Francesco e Turco Gian Vito, i quali impugnavano anche gli avvisi di accertamento loro notificati per recupero di IRES, IRAP e IVA, in quanto componenti dell'associazione, sostenendo tra l'altro la natura non commerciale dell'associazione e lo svolgimento di attività sportiva a carattere dilettantistico. L'adita CTP di Lecce accoglieva i ricorsi ed annullava gli atti impugnati dai contribuenti con decisioni confermate, sempre in separati giudizi, dalla CTR della Puglia, la quale rigettava gli appelli erariali, con compensazione delle spese processuali.

Avverso le sentenze n. 369/2018, n. 368/2018, n. 539/2018, n. 938/2018, n. 935/2018, n. 937/2018 e 936/2018, l'Agenzia delle entrate propone distinti ricorsi per cassazione affidati a plurimi motivi, cui resistono i contribuenti con controricorsi. I contribuenti hanno sollecitato la riunione dei giudizi e chiesto la declaratoria della estinzione del processo. CONSIDERATO CHE La ricorrente Agenzia delle entrate, in estrema sintesi, lamenta: La violazione degli artt. 29, d.lgs. n. 546 del 1992, 274 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per mancata riunione col connesso procedimento avente ad oggetto il prodromico avviso di accertamento n. TVM04110300612013, anno d'imposta 2008, pendente tra le stesse parti.

La violazione degli artt. 148, comma 8, nonché 143 e 144 TUIR, 90, I. n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere i giudici regionali considerato che l'assenza del libro Soci e le convocazioni assembleari non riguardanti l'intera compagine sociale dimostrano l'assoluta fittizietà della vita associativa, con grave violazione delle disposizioni costitutive del sodalizio. La violazione degli artt. 10, comma 6, d.lgs. n. 460 del 1997, 67, comma 1, lett. m), 69, comma 2, TUIR, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo i giudici regionali ritenuto di escludere che la misura anomala dei compensi corrisposti agli istruttori, per l'attività svolta presso il centro natatorio, fosse indizio di attività lucrativa nonostante l'Ufficio avesse dedotto e dimostrato che si trattava in realtà di attività svolta professionalmente, priva dei requisiti della volontarietà e gratuità.

La violazione degli artt. 67, comma 1, lett. m), 69, comma 3, TUIR, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere i giudici regionali considerato che gli istruttori, formalmente soci, percepivano compensi e non rimborsi spese, i quali non concorrono a formare reddito, e che l'attività svolta da Hydropolis Nuoto aveva natura commerciale. La violazione degli artt. 37, comma 1, lett.

m) e 69, comma 2, TUIR, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere i giudici regionali motivato il perché in ordine alla reale natura dei compensi corrisposti agli istruttori. La violazione degli artt. 148, comma 8, nonché 90, I. n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere i giudici regionali dato rilievo alla mancata tenuta del libro Soci ed alla conseguente impossibilità di verifica degli iscritti e delle vicende ad essi relative.

L'omesso esame circa fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere i giudici regionali dato conto in motivazione del dato sostanziale rappresentato dalla mancata tenuta del libro Soci in relazione alla concreta verifica della natura giuridica dell'associazione e del rispetto dei presupposti per usufruire dei benefici fiscali L'omesso esame circa fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere i giudici regionali dato contezza nella motivazione della sentenza ininfluenza della varia tipologia dei messaggi pubblicitari, rivolta ad una pluralità indifferenziata di potenziali utenti, sol perché era mancata nel corso dell'anno 2007.

Lamenta la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in tema di presunzioni gravi e di distribuzione dell'onere della prova, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere i giudici regionali complessivamente considerato i plurimi elementi indiziari raccolti dai verificatori, riportati nel processo verbale dagli stessi redatto, senza spiegare la ragioni per le quali non dovessero avere rilievo ai fini della decisione. Lamenta la violazione degli artt. 112 c.p.c., omesso esame di elementi istruttori e delle relative questioni sollevate in giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere i giudici regionali preso in esame tutte le circostanze dedotte dall'Ufficio al fine di verificare la compatibilità dell'operato sostanziale dell'associazione con il modello dettato dalla disciplina degli enti non commerciali.

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei suindicati giudizi per evidenti ragioni di connessione non ostando la circostanza che si tratta di impugnazioni proposte avverso distinte sentenze. I controcorrenti hanno prodotto, in allegato alle memorie versate in atti, domande di definizione agevolata delle controversie fiscali presentate (prot. n. 0046732 e n. 0046656), ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modifiche dalla I. n. 136 del 2018, nonché mod. F24 d euro 144,65, e chiesto la declaratoria di estinzione dei giudizi.

Dagli atti di causa emerge che il contenzioso fiscale riguarda sia l'Associazione Sportiva Dilettantistica Hydropolis Nuoto, che gli associati De Luca Giuseppe, De Luca Antonio, De Luca Addolorata, De Luca Maria Rosaria nonché Turco Gian Vito e De Donno Francesco, con riferimento sia ad atti di contestazione delle sanzioni (per omesso versamento di ritenute, in relazione ai compensi erogati agli istruttori e della IVA) collegate ai tributi cui si riferiscono avvisi di accertamento (prodromici), sia ad avvisi di accertamento per recupero dai componenti dell'associazione di IRES, IRAP e IVA, annualità 2007 e 2008.

I contribuenti, inoltre, hanno rappresentato che, con decreto presidenziale n. 37076/2021, quanto al ricorso r.g.n. 27730/2018, tra l'Agenzia delle Entrate, L'Associazione ed i De Luca,à è stata già dichiarata l'estinzione del processo. L'Agenzia delle entrate non ha controdedotto sulla richiesta in oggetto. A fronte, tuttavia, della domanda di definizione agevolata presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Hydropolis Nuoto, i cui effetti peraltro si estendono ai coobbligati, e poiché non risulta notificato alcun diniego da parte dell'Ufficio, né tantomeno richiesta la trattazione della causa entro il termine del 31 dicembre 2020, va dichiarata l'estinzione dei riuniti giudizi.

Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e dichiara l'estinzione del processo. Spese a carico di chi le ha anticip