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Sentenza — n. 9536/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 9536/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9536/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8234/2016 proposto da: ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Baldacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/a; - ricorrente - Contro RICCOPLAST s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Lai ed elettivamente domiciliata per il suo studio in Firenze, Vale Giovanni Amendola n. 20; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1540/25/15 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 23/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 2/2/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p; Sentenza — n. 9536/2022 — snciv · Corte di Cassazione: In prossimità dell'udienza la contribuente accettava la rinuncia al ricorso della ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a. Considerato che 1. Deve rilevarsi che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, nel quale la parte chiede che «nei procedimenti (n.d.r. tra i quali quello oggetto del presente scrutinio) ove le parti hanno trovato accordo per l'abbandono del giudizio di Cassazione» sia emessa sentenza do estinzione del giudizio a spese compensate. La contribuente ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese.

Parole chiave

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rimborso dell'IVA rifiuti non recuperabili tassazione dell'IVA impugnazione della cancellazione acque di scarico industriali e artigianali ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
La contribuente ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8234/2016 proposto da: ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Baldacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/a; - ricorrente - Contro RICCOPLAST s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Lai ed elettivamente domiciliata per il suo studio in Firenze, Vale Giovanni Amendola n. 20; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1540/25/15 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 23/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 2/2/2022 dal Consigliere Dott.

Stefano Pepe; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e rigetto dei restanti motivi; Ritenuto in fatto 1. Con ricorso notificato il 1° marzo 2012 la RICCOPLASTIC s.r.1, chiedeva l'annullamento degli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi, per il periodo 2006-2009, dalla ASCIT - Servizi Ambientali s.p.a. quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori.

2. Con sentenza n. 1540/25/15 del 23.9.2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR), in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla contribuente, riformava la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarava non dovuta la parte variabile della TIA, relativamente alle superfici adibite a laboratori e piazzale in quanto produttive dei rifiuti speciali; nonché dichiarava non dovuta all'Iva richiesta dalla ASCIT.

3. Avverso tale sentenza la ASCIT propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. La società contribuente si è costituita con controricorso.

5. In prossimità dell'udienza la contribuente accettava la rinuncia al ricorso della ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a. Considerato che 1. Deve rilevarsi che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, nel quale la parte chiede che «nei procedimenti (n.d.r. tra i quali quello oggetto del presente scrutinio) ove le parti hanno trovato accordo per l'abbandono del giudizio di Cassazione» sia emessa sentenza do estinzione del giudizio a spese compensate. La contribuente ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Cc& deciso in Roma il 2 febbraio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9„ del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 'Il Presidente DEPOSITAT