Cassation court dismisses appeal and remands case for parties to clarify relevance of new debt documentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a revocation request regarding a 1997 VAT assessment. The appellant submitted new documentation proving the absence of tax debts, but the court found this evidence irrelevant to the specific notice under review. Consequently, the case was remanded to the lower court for the parties to formally address the relevance of the submitted documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.c.: When new evidence is submitted that is potentially relevant but its connection to the contested decision is unclear, the court must remand the case for the parties to clarify its relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6146/2014 R.G. proposto da D'ANGELO RAFFAELE rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Antonio Gravina (PEC avv.antonio.gravina@legalmail.it) con domicilio eletto in Roma alla via Crescenzio n. 19 preso lo studio dell'avv. Fabio Ventrella; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; C - -controncorren e _ avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 68/28/13 depositata in data 20/02/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/01/2022 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il ricorso per revocazione della sentenza della medesima CTR della Campania n. 103/1/12, relativa alla legittimità dell'avviso di accertamento notificato al contribuente per iva 1997; - avverso tal sentenza ricorre a questa Corte il sig. D'Angelo con atto affidato a sei motivi; l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in giudizio in vista dell'udienza pubblica; Considerato che: - la Corte rileva che in data 27 dicembre 2021 risulta depositata da parte del ricorrente documentazione riguardante l'assenza di debiti tributari; invero tal produzione pare del tutto irrelata al presente giudizio in quanto riferita a due cartelle di pagamento puntualmente individuate con il proprio numero ma non all'avviso di accertamento impugnato in questa sede; - sul punto, quindi, è opportuno che le parti prendano posizione in ordine alla rilevanza di tali produzioni nel presente giudizio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo, dando termine alle parti di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2