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Ordinanza — n. 9534/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for new hearing due to irrelevant tax debt documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9534/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision confirming an 1995 VAT assessment. The taxpayer submitted new documentation regarding the absence of tax debts, but the court found it irrelevant to the specific notice under review. Consequently, the case was remanded for a new hearing to allow parties to clarify the relevance of the submitted evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When new evidence submitted during cassation proceedings is manifestly unrelated to the subject matter of the contested judgment, the court must dismiss the appeal and remand the case for a new hearing to determine its relevance.

Parole chiave

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tax appeal irrelevant evidence remand for new hearing VAT assessment cassation procedure contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2308/2014 R.G. proposto da D'ANGELO RAFFAELE rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Antonio Gravina (PEC avv.antonio.gravina@legalmail.it) con domicilio eletto in Roma alla via Crescenzio n. 19 preso lo studio dell'avv. Fabio Ventrella; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 561/01/12 depositata in data 10/12/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/01/2022 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello del contribuente con ciò confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato per IVA 1995; - ricorre a questa Corte il sig. D'Angelo con atto affidato a sei motivi; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: la Corte rileva che in data 27 dicembre 2021 risulta depositata da parte del ricorrente documentazione riguardante l'assenza di debiti tributari; invero tal produzione pare del tutto irrelata al presente giudizio in quanto riferita a due cartelle di pagamento puntualmente individuate con il proprio numero ma non all'avviso di accertamento impugnato in questa sede; - sul punto, quindi, è opportuno che le parti prendano posizione in ordine alla rilevanza di tali produzioni nel presente giudizio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo, dando termine alle parti di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie.

Così deciso in Roma, il 12 ge