Cassation appeal dismissed due to null notification via mail to third party without proper proof of delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal null and void because it was improperly notified by mail to a third party instead of the designated defender. The appellant argued for the appeal's validity, but the respondent failed to appear in court. The Court ruled that without proof of a subsequent letter informing the recipient of the delivery, the notification failed to meet statutory requirements for perfection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 6 della L. n. 890/1982; Art. 291 c.p.c.: A cassation appeal notified by mail to a third party is only perfected if the postal service subsequently sends a letter to the intended recipient informing them of the delivery, and this procedural defect cannot be cured if the party does not constitute themselves in court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11579/201:3 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro SVIN Commerciale s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto - Sezione staccata di Verona n. 23/21/12, depositata 1'8 marzo 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8 giugno 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 23/21/12 del 09/02/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto - Sezione staccata di Verona (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP) n. 08/03/10, la quale aveva accolto il ricorso di Rodolfo Posenato nella qualità di ex amministratore e socio della SVIN Commerciale s.r.l. (allora) in fallimento (di seguito SVIN) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di SVIN ai fini della ricostruzione del reddito della società e notificato all'amministratore pro tempore e al curatore fallimentare (che non hanno impugnato l'atto), nonché all'ex socio e amministratore Rodolfo Posenato, quale presunto autore delle violazioni contestate (invero, quest'ultimo era stato socio al quarantacinque per cento e amministratore della società fino al 27/04/2006);
2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
3. SVIN non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. CONSIDERATC) CHE 1. va pregiudizialmente rilevata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo posta; 1.1. invero, «la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezio- ne, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della I. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, 2 Cons. est. G.M. Nonno conv., con modif., dalla I. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo» (Cass. n. 19730 dell 03/10/2016; conf.
Cass. n. 19366 del 21/08/2013; Cass. n. 1366 del 25/01/2010); 1.2. nel caso di specie, il ricorso, notificato a mezzo posta, non è stato consegnato personalmente al difensore domiciliatario di SVIN, ma ad una impiegato e non risulta agli atti l'attestazione dell'avvenuto inoltro della raccomandata informativa, necessaria ai fini del perfezionamento della stessa; 1.3. invero, l'atto è stato notificato due volte al difensore di SVIN, rag. Gonario Soro; in entrambi i casi, risulta dalla relazione di notificazione che l'atto non è stato consegnato personalmente al destinatario, ma a persona abilitata a riceverlo, come si evince dall'avviso di ricevimento; 1.4. né la nullità può dirsi sanata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., non essendosi SVIN costituita in giudizio;
2. la rilevata nullità della notifica comporta che, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
3. ritenuto che, in ogni caso, appare opportuno acquisire il fascicolo d'ufficio a cura della cancelleria.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione e ordina la rinnovazione della notificazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando la cancelleria ad acquisire il fascicolo d'ufficio. 3 Cons. est. G.M. Nonno Così deciso in Roma 1'8 giugno 2021. Il Presidente (Ernestino Luigi Bruschetta) DEPOSITATO IN CANCELLERIA oso, Z 4