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Ordinanza — n. 9529/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9529/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9529/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9590/2013 proposto da GALAXI PROJECT ITALIA s.r.I., con sede in Roma in via Taro n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Rinaldi, con domicilio eletto presso l'Avv. Guido Rinaldi, con studio in Roma in via Casperia n. 30; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - intimata, costituitasi ma non controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9529/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato 1. La contribuente ricorre, con sette motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza, n. 339/39/2009, con la quale la CTP di Roma accolse l'impugnazione di cartella di pagamento emessa, per gli anni d'imposta 2000 e 2001, ex artt. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cartella n. 097-2006-00404149-16).

Parole chiave

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pagamenti di acconti arretrati d'imposta dilazione di pagamento tardivo pagamento delle spese pagamento a contanti pagamento degli arretrati
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9590/2013 proposto da GALAXI PROJECT ITALIA s.r.I., con sede in Roma in via Taro n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Rinaldi, con domicilio eletto presso l'Avv. Guido Rinaldi, con studio in Roma in via Casperia n. 30; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - intimata, costituitasi ma non controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

Zosima R.G.N. 9590/2013-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-GALAXI PROJECT ITALIA s.r.I./A.E. ed A.E.-RISCOSSIONE Vecchio, presso la quale elegge domicilio (in Roma, via Attilio Regolo n. 12/d); - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione provinciale di Roma, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 17/03/2012, pronunciata il 21 novembre 2011 e depositata il 14 febbraio 2012; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021;

Rilevato 1. La contribuente ricorre, con sette motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza, n. 339/39/2009, con la quale la CTP di Roma accolse l'impugnazione di cartella di pagamento emessa, per gli anni d'imposta 2000 e 2001, ex artt. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cartella n. 097-2006-00404149-16).

2. che, con riferimento all'istanza di definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, presentata dalla contribuente, non risulta documentazione inerente al relativo perfezionamento;

3. che, con il motivo n. 3, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 49 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 332 c.p.c., per non aver la CTR dichiarato inammissibile il ricorso in appello nonostante proposto dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») non anche contro «EQUITALIA», parte nel giudizio di primo grado; Ritenuto R.G.N. 9590/2013-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-GALAXI PROJECT ITALIA s.r.I./A.E. ed A.E.-RISCOSSIONE1. pertanto, di disporre il rinvio a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo del merito, a cura della cancelleria;

P.Q.M.

rinvia nuovo ruolo e dispone l'acquisizione del fascicolo del merito, a cura della cancelleria. C