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Ordinanza — n. 9528/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal nullity claim due to missing expedited settlement documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9528/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding a 2002 tax assessment. The taxpayer argued the lower court violated procedural rules by failing to declare the appeal inadmissible despite the tax authority not opposing it against a third party. The court rejected this claim because the taxpayer failed to provide documentation proving the completion of the expedited settlement procedure requested under the 2018 decree.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 49, 53 d.lgs. 546/1992; The court rejects a nullity plea based on procedural violations when the appellant fails to substantiate the alleged defect with required documentary evidence.

Parole chiave

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tax appeal nullity expedited settlement procedure procedural violation claim tax commission decision missing documentation proof procedura di annullamento gara d'appalto infruttuosa ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
3, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 49 d.lgs. 546/1992
Art. 53 d.lgs. 546/1992
Art. 332 c.p.c.
d.l. n. 119 del 2018
che, con riferimento all'istanza di definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, presentata dalla contribuente, non risulta documentazione inerente al relativo perfezionamento;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9589/2013 proposto da GALAXI PROJECT ITALIA s.r.I., con sede in Roma in via Taro n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Rinaldi, con domicilio eletto presso l'Avv. Guido Rinaldi, con studio in Roma in via Casperia n. 30; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - intimata, costituitasi ma non controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

Zosima R.G.N. 9589/2013-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-GALAXI PROJECT ITALIA s.r.1./A.E. ed A.E.-RISCOSSIONE. Vecchio, presso la quale elegge domicilio (in Roma, via Attilio Regolo n. 12/d); - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione provinciale di Roma, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 18/03/2012, pronunciata il 21 novembre 2011 e depositata il 14 febbraio 2012; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal Consigliere Fabio Antezza;

Rilevato 1. che la contribuente ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza, n. 338/39/2009, con la quale la CTP di Roma accolse l'impugnazione di cartella di pagamento emessa, per l'anno d'imposta 2002, ex artt. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cartella n. 097-2007-01496194-38).

2. che, con riferimento all'istanza di definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, presentata dalla contribuente, non risulta documentazione inerente al relativo perfezionamento;

3. che, con il motivo n. 3, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 49 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 332 c.p.c., per non aver la CTR dichiarato inammissibile il ricorso in appello nonostante proposto dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») non anche contro «EQUITALIA», parte nel giudizio di primo grado; Ritenuto R.G.N. 9589/2013-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-GALAXI PROJECT ITALIA s.r.I./A.E. ed A.E.-RISCOSSIONE.1. pertanto, di disporre il rinvio a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo del merito, a cura della cancelleria;

P.Q.M.

rinvia nuovo ruolo e dispone l'acquisizione del fascicolo del merito, a cura della cancelleria. Così