Cassation court remands case to lower court for information gathering on tax amnesty payment status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to the lower court to obtain information regarding the taxpayer's participation in a specific tax amnesty program. Although the taxpayers requested the dismissal of the proceedings based on the amnesty law, the Court found the matter abstractly definable under the relevant statute. Consequently, the Court ordered the lower court to verify the correspondence of the data submitted by the taxpayer to the tax agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 of D.L. 193/2016 converted into Law 225/2016; the Court must remand the case to the lower court to acquire information on the taxpayer's status regarding the tax amnesty when the matter is abstractly definable under the provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12491/2013 R.G. proposto da NARDI ADOLFO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., NARDI ADOLFO, NARDI LUCA, NARDI MAURIZIO, NARDI VINCENZO, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Falcone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio brio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.287; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine di par- tecipare all'eventuale udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.56/21/2013 depositata il 12 marzo 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 ottobre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ve- niva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello incidentale proposto dalla società Nardi Adolfo & C. S.n.c. e dai soci Nardi Adolfo, Luca, Maurizio, Vincenzo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.350/7/2011 la quale aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti aventi ad oggetto cinque avvisi di accertamento per IRAP, IRPEF, IVA e Addizionali 2005 e la conseguente cartella di pagamento per riscos- sione provvisoria.
2. A seguito di verifica fiscale a carico della società venivano accertati ricavi in nero ai fini IVA e IRAP nel contesto di versamenti bancari e prelevamenti non giustificati, oltre a costi indeducibili; da ciò discen- devano le riprese per IRPEF nei confronti dei soci, per reddito di par- tecipazione corrispondente alle rispettive quote. Il giudice di prime cure riduceva i maggiori ricavi così determinati, non condividendo l'ac- certamento dell'Agenzia nella parte in cui riconosceva giustificati solo i pagamenti dei clienti effettuati tramite POS. Il giudice d'appello rifor- mava la sentenza di primo grado in relazione ai versamenti di Euro 238.565,00 ritenuti giustificati dalla CTP, confermando la decisione di primo grado nel resto.
3. Avverso la sentenza propongono ricorso i contribuenti per dieci mo- tivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate depositando memoria di mera costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discus- sione. A ridosso dell'udienza i contribuenti depositano istanza di estin- zione del giudizio a seguito di definizione agevolata ex art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in I. n.225 del 2016. Considerato che:
4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la con- tribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del pro- cesso ai sensi dell'art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in I. n.225 del 2016, con documentazione a corredo, offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e relativa attestazione di deposito e di paga- mento di alcuni importi.
5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, appare astrattamente definibile ai fini della previsione norma- tiva da ultimo citata, previo pagamento di quanto dovuto, e ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto sopravvenuto per la verifica della corrispondenza dei dati di cui agli atti depositati,
P.Q.M.
la Corte: letto l'art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in I. n.225 del 2016, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sul condono. Roma, Così deciso in data 13 ottobre 2021 Il Presidente Ernestin