Court remands case to tax agency to verify if a new settlement offer extinguishes the tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the tax agency to verify if a new settlement offer submitted by the taxpayer extinguishes the tax debt. The taxpayer, representing a dissolved company, argued that a new payment offer should define the dispute, while the tax agency contested the lack of formal renunciation. The court ruled that although no formal renunciation was proven, the new offer is legally capable of defining the dispute provided the debt is paid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 6-7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018: A new settlement offer submitted by the taxpayer, even without formal renunciation, is legally capable of defining the tax dispute upon payment of the owed amounts.
Parole chiave
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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20924/2017 R.G. proposto da ODIERNA GENEROSO, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Poli- to, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.3457/5/2017 depositata il 12 aprile 2017, non notificata; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Pro- vinciale di Salerno n. 2740/8/2014 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da Odierna Generoso quale ex socio della cessata società a ristretta base sociale Valle Del Ciliegio S.r.l., avente ad og- getto un avviso di accertamento per IRPEF 2009.
2. Nei confronti della società, svolgente attività di trasporto merci su strada, era stato disposto un accertamento analitico induttivo ex art. 39 comma 1 lett.
d) del d.P.R. n.600 del 1973 con applicazione di studio di settore e acquisizione di documentazione ai fini della rico- struzione di ricavi non dichiarati; nelle more del contraddittorio en- doprocedimentale la società si era estinta per cancellazione della so- cietà dal registro delle imprese, con conseguente notifica dell'avviso in capo al socio responsabile, sino al 2011 detentore di una quota sociale del 90%.
3. La CTR, a differenza del giudice di prime cure, confermava la legit- timità e la misura delle riprese oggetto dell'atto impositivo e, avver- so tale decisione, propone ricorso il contribuente per tre motivi. Re- siste l'Agenzia con controricorso. Considerato che:
4. Con messaggio di posta elettronica certificata pervenuto all'indiriz- zo della Cancelleria della Corte in data 20.12.2021 Odierna Generoso ha reso noto di aver definito la lite ex artt.6-7 comma 2 lett.
b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, offrendo documentazione a corredo al fine di dimostrare il pagamento di importi ritenuti estintivi.
5. Premesso che non vi è prova di notifica di un rituale atto di rinun- cia alla controparte, nondimeno il fatto sopravvenuto prospettato, considerato che nella presente controversia è parte l'Agenzia delle En- trate, appare astrattamente idoneo a definire la lite in considerazione della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento di quanto dovuto.
6. Ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto so- pravvenuto per la verifica della corrispondenza dei dati di cui agli atti depositati, dal momento che - prima facie - essi non paiono corri- spondere a quelli dell'atto impositivo impugnato,
P.Q.M.
la Corte: letti gli artt. 6-7 comma 2 lett.
b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informa- zioni da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'eventuale intervenuto condono. Roma, Così deciso in data 21 dicembre 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ernestino Luigi Bruschetta mi, 2 4 MAR