Italian Court remands case to verify if voluntary payment of tax debt extinguishes liability under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the lower tribunal to verify if a voluntary payment offered by the taxpayers extinguished the tax liability. Although the taxpayers claimed to have settled the dispute via electronic message, the Court noted the lack of formal notification to the opposing party and the presence of a second plaintiff. Consequently, the Court ordered the tax agency to confirm whether the payment data matched the original assessment to potentially define the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 6-7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018: The court must verify the correspondence of data regarding voluntary payments to determine if the litigation can be defined, even absent formal notification of the counterparty.
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20915/2017 R.G. proposto da ODIERNA GENEROSO, ODIERNA MARIA, entrambi rappresentati e di- fesi dall'Avv. Leonardo Polito, domiciliate presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.3456/5/2017 depositata il 12 aprile 2017, non notificata; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Pro- vinciale di Salerno n. 2738/8/2014 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da Odierna Generoso e Odierna Maria quali ex soci responsabili della cessata società Valle Del Ciliegio S.r.l., avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA e sanzioni 2009.
2. Nei confronti della società, svolgente attività di trasporto merci su strada e a ristretta base azionaria, era stato disposto un accerta- mento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett.
d) del d.P.R. n.600 del 1973 con applicazione di studio di settore e acquisizione di do- cumentazione ai fini della ricostruzione di ricavi non dichiarati; nelle more del contraddittorio endoprocedimentale, la società si era estin- ta per cancellazione della società dal registro delle imprese, con con- seguente notifica dell'avviso in capo ai soci responsabili.
3. La CTR, a differenza del giudice di prime cure, confermava la legit- timità e la misura delle riprese oggetto dell'atto impositivo e, avver- so tale decisione, propongono ricorso i due contribuenti per tre moti- vi. Resiste l'Agenzia con controricorso. In data 20/12/2021 è perve- nuta alla cancelleria via posta elettronica messaggio in cui si rende nota l'intervenuta definizione bonaria della lite e la rinuncia al ricor- so. Considerato che:
4. Con messaggio di posta elettronica certificata pervenuto all'indiriz- zo della Cancelleria della Corte in data 20.12.2021 Odierna Generoso ha reso noto di aver definito la lite ex artt.6-7 comma 2 lett.
b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, offrendo documentazione a corredo al fine di dimostrare il pagamento di importi ritenuti estintivi.
5. Premesso che non vi è prova di notifica di un rituale atto di rinun- cia alla controparte e che il ricorso è proposto anche da Odierna Ma- ria, nondimeno il fatto sopravvenuto prospettato, considerato che nel- la presente controversia è parte l'Agenzia delle Entrate, appare astrattamente idoneo a definire - eventualmente in parte - la lite in considerazione della previsione normativa da ultimo citata, previo pa- gamento di quanto dovuto.
6. Ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto so- pravvenuto per la verifica della corrispondenza dei dati di cui agli atti depositati, dal momento che - prima facie - essi non paiono corri- spondere a quelli dell'atto impositivo impugnato,
P.Q.M.
la Corte: letti gli artt. 6-7 comma 2 lett.
b) e comma 3 del d.l. n.119 del 2018, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informa- zioni da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'eventuale intervenuto condono. Roma, Così deciso in data 21 dicembre 2021 Il Presidente DEPOSITATO /N CANCELLERIA Ernestino Luigi Brusche