Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court ruling on tax assessment signature validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax agency successfully appealed a lower court decision that had annulled a tax assessment due to alleged signature defects. The court found the second-instance judge erred by failing to recognize that a valid signature delegation exists when the signer holds the requisite title, such as 'Head of Control Area,' even without a specific name on the order. Consequently, the cassation court quashed the lower judgment and remanded the case for further examination of the remaining appeal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 comma 1 DPR n. 600/1973; Art. 2687 c.c.: A signature delegation for tax assessments is valid if the signer holds the appropriate functional title, and the burden of proving the lack of authority rests with the taxpayer, not the administration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9443-2014 propostc da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 2021 domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, 359 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro LEONE ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA A. CAPPONI 16, presso lo studio dell'avvocato CARLO CERMIGNANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DIMARTINO; - controricorrente avverso la sentenza n. 315/2013 della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 24/10/2613; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Modica , con cui accertava maggiori ricavi da parte dell'impresa individuale Leone Antonino a seguito di applicazione degli studi di settore . A seguito di ricorso presentato dal contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale adita rigettava il ricorso. A seguito di appello proposto dal contribuente , la CTR di Palermo sez. di Catania, con sentenza nr. 315 \18\13 , in riforma della impugnata sentenza annullava l'avviso di accertamento ,per difetto di sottoscrizione.
Propone ricorso in Cassazione, la Agenzia delle Entrate , affidandosi ad un solo motivo , così sintetizzabile: i)violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600\1973 e dell'art. 2687 cc in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cpc . Si costituiva con controricorso il contribuente chiedendo chiedend che il ricorso principale fosse dichiarato inammissibile o infondato . Dopo la fissazione dell'udienza il domiciliatario trasmetteva certificato di morte del difensore del contribuente . Ragioni della decisione Preliminarmente si rileva che, con nota del 30 dicembre 2020 sottoscritta dal domiciliatario , è stato evidenziato che il 19 luglio 2020 è deceduto il difensore Di Martino Giuseppe (come da allegato certificato di morte)(2 si è chiesta la adozione dei "provvedimenti conseguenti a tale dichiarazione".
Il Collegio non ritiene di accedere a tale istanza. Premesso che nel processo di cassazione il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione del processo , sussistendo solo il potere della Corte, al fine di assicurare il diritto di difesa nella fase finale della trattazione, di differire l'udienza disponendo la comunicazione della stessa alla parte personalmente onde consentirle di nominare un nuovo difensore (cfr. ex multis: S.U. n. 477/06; Sez. i n. 21142/07), deve tuttavia considerarsi come nella specie l'evento dal quale scaturisce l'istanza proposta, risalga a sei mesi prima della data odierna, e ritenersi quindi che il diritto di difesa del ricorrente, avendo egli avuto il tempo di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, non giustifichi un differimento dell'udienza.
Ciò detto, il motivo con cui l'agenzia ritiene che la Ctr abbia erroneamente ed in violazione di legge affermato la nullità della delega ai fini della sottoscrizione dell'accertamento , è fondato . Il giudice di secondo grado ha rilevato che non vi era la prova il firmatario dell'atto tale Vasco F. , rivestisse la qualifica di Capo Area Controllo , evidentemente non conformandosi alla giurisprudenza in materia che ha più volte affermato che la sottoscrizione dell'atto di accertamento dell'ufficio finanziario è validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente (v. da ultimo Cass. n. 21546-11; cui adde Cass. n. 13908/08) e nel caso da disposizione di servizio che indicava proprio il firmata rio come capo area di controllo.
Ne consegue che, ove non sia contestata la provenienza dell'atto di delega dall'ufficio competente, la sottoscrizione deve ritenersi valida fintanto che non sia eccepita - e provata - la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante, e nel caso neppure il ricorrente si spinge ad affermare che il firmatari o dott. Vasco non appartenesse all'ufficio che ha emesso l'accertamento , ma solo non provata la sua qualità di Capo Area Controllo . Vero è che in caso di contestazione del potere di firma del delegato incombe sulla amministrazione fornire la prova , cosa avvenuta essendo stata depositata la delega (vedi sentenza impugnata in cui si dava atto del deposito della delega già in primo grado ),in applicazione del principio di vicinanza alla prova (ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492).
Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, « La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma i, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.» (Cass. 29/03/2019, n. 8814;
Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675). Infatti, la delega di firma si reali zza quando un organo, pur mantenendo la piena titolarità circa l'esercizio di un determinato potere, delega ad altro organo, ma anche a funzionario non titolare di organo (come nel caso di specie), il compito di firmare gli atti di esercizio dei potere stesso: in questi casi l'atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante, senza nessuna alterazione dell'ordine delle competenze (Cass. 29/03/2019, n. 8814).
Pertanto il giudice di appello avrebbe dovuto considerare legittima la delega , in mancanza di prova circa l'eventuale usurpazione di potere , che incombeva sul contribuente . A seguito dell'accoglimento di tale motivo , la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr di Palermo , che esaminerà gli altri motivi di appello . P. Q.M La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e per l'effetto rinvia alla Ctr di Palermo , in d