Court dismisses tax agency appeal, ruling that tax credit exists despite missing declarations if claimed within statutory compensation deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional commission decision that granted a tax credit to a company. The agency argued that missing VAT declarations for several years invalidated the credit, while the company contended the credit survived due to the right of compensation. The court ruled that the lower court failed to verify whether the compensation claim was made within the specific two-year statutory deadline, leading to the cassation of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 DPR 633/1972; Art. 8 comma 3 DPR 322/1998: The right to offset tax credits is potestative and extinguishes if not exercised within the biennial statutory deadline, requiring the court to verify the timing of the claim rather than assuming the credit's existence solely based on the taxpayer's assertion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1733-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 2021. domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, 357 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro ITALCHIUSURE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO MOSCATELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2013 della COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA, depositata il 24/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento emessa nei confronti di Italchiusure srl relativo all'anno di imposta 2007 , con la quale , l'Agenzia , a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione mod. Unico presentata nel 2o08, riteneva inesistente il credito di imposta portato in detrazione ma provenienti da precedenti anni di imposta . Proponeva ricorso il contribuente, affermando che i crediti ,sebbene non esposti in varie dichiarazioni, era no comunque esistenti .
La CTP di Milano sulla base della affermazione che "per la sopravvivenza del credito di imposta è sufficiente che la parte interessata provveda ad indicarli nella prima dichiarazione utile ai fini della compensazione " accoglieva il ricorso . A seguito di appello della Agenzia ,la CTR respingeva l'appello . Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate, tramite l'avvocatura dello stato, affidandosi a due motivi, così sintetizzabile:
i) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 comma 3 DPR 322\1998; art 19 del DPR 633\1972 ,in relazione all'art. 360 comma i n3 cpc.
2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cpc anche in relazione all'art. 2607 cc in relazione all'art. 360 comma prima n. 4, Si costituiva con controricorso il contribuente, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o infondato . Ragioni della decisione Con il primo di gravame, l'Agenzia delle Entrate si duole che il giudice del merito abbai ritenuto irrilevante la mancata presentazione delle dichiarazioni Iva per svariati anni, al fini del sorgere del credito e della possibilità di utilizzarlo in compensazione. Con il secondo motivo si duole che il giudice di merito abbia a ritenuto pacifica e non controversa la circostanza che il credito esistesse sebbene ciò era contestato anche con l'appello.
Tali motivi stante l'intima connessione vanno esaminati congiuntamente. Per una migliore intelligenza della causa , va sottolineato che, essendo l'iva imposta comunitaria , deve necessariamente darsi prevalenza alle più recenti pronunce della Corte di Giustizia. Tale Corte ha sempre rimarcato la necessità di distinguere tra violazioni formali e violazioni sostanziali. A titolo semplificativo si evidenzia che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza C-59013 (Idexx Laboratories Italia Sri contro Agenzia delle Entrate) ha affrontano in modo ampio e generale il tema dei requisiti del diritto alla detrazione IVA ed ha distinto tra requisiti sostanziali e requisiti formali.
Vero è che l'Ufficio non può negare la detraibilità soltanto per una questione di forma, ma nel caso l'ufficio ha negato anche l'esistenza del credito. Come emerge dai motivi di appello, riportati analiticamente ai fini della autosufficienza del secondo motivo , ha evidenziato come nei vari anni (dal 2001 al 2006 )in cui il contribuente aveva omesso ogni dichiarazione , da cui poter ricavare l'esistenza del credito , e negli stessi anni erano stati emessi degli avvisi di accertamento per l'anno 2003 , per il 2005 , per il 2006 ai fini iva , Irap.Ires.
L'emissione di tali atti dimostra che l'ufficio non ritenesse che ci fosse alcun credito a favore del contribuente ma solo debiti fiscali , e comuqnue l'esistenza di tali crediti non poteva dirsi riconosciuto, sicchè la prova doveva essere data da esso contribuente per paralizzare la, pretesa circa il pagamento delle imposte riconosciute come dovute dal contribuente . Tale accertamento era stato completamente obliterato dalla Ctr che si è limitata ad affermare che la contabilità era stata tenuta correttamente, ma , ammesso e non concesso che la contabilità sia stata tenuta correttamente (il che si pone in contrasto con gli avvisi di accertamento già richiamati, e che nel periodo de quo nessuna dichiarazione fiscale era stata presentata ) da ciò non poteva inferire di per sé l'esistenza di un credito a favore di esso contribuente , dovendo il giudice indicare in quale anno sarebbe maturato e da quali documenti prodotti dal contribuente potesse desumersi , non potendosi limitare ad una mera affermazione .
Inoltre ,sebbene la sentenza europea emessa nel caso caso Ecotrade, ha affermato che il diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre dall'IVA di cui sono debitori, con l'IVA assolta per i beni da essi acquistati e per i servizi da essi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA attuato dalla normativa dell'Unione; costituendo parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, proprio per garantire la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche.
Ma in relazione a tale affermazione , va anche aggiunto che il giudice del merito , non può solo fermarsi a tale p rincipio , ma calarlo nella realtà concreta , dovendo anche considerare che secondo la Corte Europea , ai sensi del paragrafo 8 della direttiva europea gli Stati membri possono prevedere altri obblighi che ritengano necessari ai fini della corretta riscossione dell'imposta e per evitare l'evasione." Sul piano probatorio, avendo l'Amministrazione Finanziaria sostenuto nel processo ,e ribadito nell'atto di appello e nel ricorso de quo, che non spettava la compensazione , la Commissione di secondo grado avrebbe dovuto accertare se la compensazione, sia pure richiesta solo in sede processuale fosse avvenuta nei termini di legge, trattandosi di onere probatorio a carico del contribuente.
L'esercizio del diritto alla compensazione è destinato ad estinguersi se per negligenza (nel caso non è stata presentata neppure la dichiarazione ) non venga esercitato nel termine di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e seguente. Proprio perché la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicchè ove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
In altri termini la Commissione di secondo grado , essendo il diritto alla compensazione di natura potestativa, avrebbe dovuto necessariamente anche individuare quando era stato esercitato , in sede processuale , e riscontrare , in base alla data del sorgere del credito, se fosse stato esercitato nel termine ultimo previsto dall'art.. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, e cioè entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui in diritto è sorto (vedi in senso analogo sent.
N. 14767 \ 2o15 ). Questa Corte, nella citata sentenza , ha anche opportunamente precisato , in conformità della sentenza Corte di Giustizia 12 7 2012 C-284\ 11 , che "la possibilità di esercitare il diritto di detrazione senza limiti di tempo contrasterebbe col principio della certezza del diritto, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo non possa essere indefinitivarnente rimessa in discussione". Nel caso concreto , la Commissione Regionale ha fondato la sua decisione favorevole al contribuente su una ragione principale ed esclusiva cioè l'Agenzia avrebbe accertato la regolarità della tenuta della contabilità sicchè l'omissione delle dichiarazioni a credito , non potevano incidere sulla nascita del credito , senza minimante valutare se il credito esistesse e da dove potesse ricavarsi , e se il tempo per farlo valere era ancora pendente con riferimento alla dedotta eccezione di compensazione , avvenuta evidentemente con il ricorso .
Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla ctr di Milano in diversa composizione, per tale accertamento , provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità . P. Q.M La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria di