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Ordinanza — n. 9514/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects VAT audit method error claim due to proven merchandise heterogeneity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9514/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax court ruling that invalidated a VAT rectification notice. The agency argued the lower court erred by using a simple average instead of a weighted average to calculate profit margins, claiming the merchandise was homogeneous. However, the court upheld the lower court's finding that significant differences in product value and resale percentages justified the use of a weighted average, thereby rejecting the agency's procedural complaint.

Regesto Legislator

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Art. 39 DPR n. 600/1973; Art. 54 DPR n. 633/1972: The simple average method is permissible for profit margin reconstruction only when merchandise homogeneity is proven; otherwise, a weighted average is required, and the taxpayer must demonstrate significant value differences between sold and unsold items.

Parole chiave

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VAT audit method weighted average calculation merchandise heterogeneity profit margin reconstruction tax rectification nullity rettifica delle detrazioni revisione della tassazione fiscale tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 39 DPR n. 600/1973
Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R.
Art. 54 DPR n. 633/1972
600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R.
Art. 2727 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 1 d.Lgs. n. 546/1992
546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c.
Art. 2 d.Lgs. n. 546/1992
Art. 7 d.Lgs. n. 546/1992
Art. 112 c.p.c.
546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
art. 112 c.p
546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.Civ., 10 dicembre 2013, n. 27568
Cass.Civ., 15 febbraio 2017, n. 3979
Cass.Civ., 15 febbraio 2017, n. 3979; Cass.Civ., 21 maggio 2014, n.
Cass.Civ., 21 maggio 2014, n. 11165
3979; Cass.Civ., 21 maggio 2014, n. 11165).
Cass.Civ., 4 marzo 2015, n. 4312
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6190/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it); – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a :

B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6190/2013 FALLIMENTO LEONARDI GIUSEPPE in persona del curatore Numero sezionale 6349/2021Numero di raccolta generale 9514/2022pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Data pubblicazione 23/03/2022 Andrea Libranti con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Gaetano Alessi in piazza Martiri di Belfiore n. 2 (PEC andrea.libranti@pec.ordineavvocaticatania.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 302/18/12 depositata il 06/12/2012 notificata il 04/01/2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato quindi la sentenza della CTP di Catania che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di rettifica e irrogazione sanzioni per IVA 1997; - avverso la sentenza sopradetta propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la curatela fallimentare del sig. Leonardi resiste con controricorso;

Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2727 e 2729, 2697 c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione su fato controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. per avere per avere la CTR giudicato nulla la rettifica impugnata in prime cure perché l'ufficio ai fini del calcolo della percentuale di ricarico avrebbe illegittimamente utilizzato il metodo della media aritmetica semplice anziché ponderale, omettendo il giudice di appello ogni concreto accertamento circa l'effettiva omogeneità quali-quantitativa tra i prodotti del campione considerato dai verificatori e quelli invece pretermessi;

Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6190/2013 Numero sezionale 6349/2021 - il motivo va rigettato; Numero di raccolta generale 9514/2022Data pubblicazione 23/03/2022 - esso invero risulta inammissibile in quanto del tutto claudicante in punto autosufficienza, come eccepito in controricorso, dal momento che parte ricorrente non trascrive né riproduce nel presente giudizio alcun atto dei gradi del merito (segnatamente l’avviso di accertamento o le controdeduzioni dell’Ufficio) dal quale la Corte sia messa in grado di evincere la sussistenza o meno della omogeneità dedotta dall’Ufficio in presenza e a fronte della quale, nella prospettazione del ricorrente, era onere del giudice di appello utilizzare e confermare la media “semplice” adottata dall’Amministrazione Finanziaria e non quella “ponderata”; - in ogni caso, per giurisprudenza di legittimità nell'accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso al criterio della media aritmetica semplice in luogo della media ponderale è consentito quando risulti la omogeneità della merce, assumendo il criterio della media aritmetica semplice valenza indiziaria, al fine di ricostruire i margini di guadagno realizzato sulle vendite effettuate in evasione di imposta, spettando al contribuente provare (salvo non risulti già in punto di fatto) che l'attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cass.Civ., 10 dicembre 2013, n. 27568;

Cass.Civ., 15 febbraio 2017, n. 3979; Cass.Civ., 21 maggio 2014, n. 11165). Non è, dunque, legittimo l'utilizzo del sistema della media semplice, anziché quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cass.Civ., 4 marzo 2015, n. 4312); - nel presente caso, con accertamento di fatto non più suscettibile di critica in questa sede di Legittimità, la CTR ha ritenuto esistenti Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6190/2013 situazioni di fatto di disomogenità tali da giustificare l’utilizzo della Numero sezionale 6349/2021Numero di raccolta generale 9514/2022 media ponderata, circostanze che per vero sono evincibili anche in Data pubblicazione 23/03/2022 questa sede da quanto dedotto dal contribuente in sede di ricorso introduttivo (trascritto in nota n. 1 a pag. 2 del controricorso nel rispetto del canone dell’autosufficienza); - il secondo motivo si incentra poi sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2, e 7 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di decidere in quanto dopo aver ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento impugnato non ha però enunciato quale fosse il risultato meglio rispondente alle caratteristiche presentate dall'attività di impresa omettendo dunque qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa fiscale; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha ritenuto che la rettifica in questione “deve considerarsi nulla poiché fondata su presunzioni” (penultimo periodo della parte motivazionale della sentenza impugnata); pertanto essa ha in concreto effettivamente pronunciato, sia pur sinteticamente dandone conto, su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; - conseguentemente, il ricorso va rigettato integralmente; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre ad euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte