Court dismisses tax appeal against company, declaring case extinguished due to successful simplified tax settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished and the subject matter of the dispute ceased. The appellant, representing the bankrupt company, had successfully entered a simplified tax settlement agreement, which the tax agency confirmed was regular. Consequently, the court ruled that the remaining dispute regarding the company's tax assessment was no longer valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6 d.l. n. 118/2019: When a simplified tax settlement agreement is successfully concluded and confirmed by the tax authority, the ongoing litigation regarding the same tax assessment is extinguished and the subject matter of the dispute ceases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO della TONINO BIANCHI s.r.I., in persona del Curatore pro tempore, e da LEONESSA INVESTIMENTI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Villa Severini n.54 presso lo studio dell'Avv.Antonio Tocci che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. - ricorrenti - contro AGENZIA delle ENTRATE irnrirrtg"i"- avverso la sentenza n.2968/14/17 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 24 maggio 2017. ,AZve.r.z 4y2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
Rilevato che: Si legge, nella sentenza impugnata, che la società Tonino Bianchi s.r.I., in fallimento, e i soci Antonio Bianchi, Aurelio Bianchi, Dino Bianchi Gigliola Verdini e Giuliana Branetti nonché l'Agenzia delle entrate riassunsero innanzi alla Commissione tributaria provinciale, a seguito di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n.22436 del 2021, il giudizio promosso avverso l'avviso di accertamento relativo a Ires dell'anno di imposta 1992. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione con altri ricorsi proposti da Aurelio Bianchi e altri e da Dino Bianchi, li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento emessi a carico della Società e dei soci per mancata riproduzione del contenuto del processo verbale di constatazione.
La decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, veniva parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, in particolare, nel ritenere legittimo l'avviso di accertamento nei confronti della società, rilevava che la decisione di primo grado di annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, in mancanza di impugnazione, era passata in cosa giudicata. Avverso la sentenza propone ricorso il fallimento della Tonino Bianchi s.r.l. e, per quello che possa occorrere, la Leonessa Investimenti s.r.I., nella qualità di assuntore del concordato fallimentare della prima società.
L'Agenzia delle entrate ha depositato atto per l'eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Nessuno dei soci, intimati, ha svolto attività difensiva. Con istanza del 3 giugno 2019 il Fallimento della Tonino Bianchi s.r.I., premesso di avere aderito, con presentazione di domanda e versamento della prima rata, alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art.6 del d.l. n.119 del 2018, ha chiesto sospendersi il giudizio sino al 31 dicembre 2020. Con istanza del 15.12.2020 l'Agenzia delle entrate, premesso che, con nota del 14-12-2020, la Direzione provinciale di Roma aveva comunicato che la definizione presentata dalla Società era regolare, mentre con riguardo all'avviso di accertamento emesso nei confronti di Tonino Bianchi la lite non risultava definita, chiedeva dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio nei limiti suddetti.
Con altra istanza, depositata a mezzo pec il 23.12.2020 i ricorrenti, premesso che, nelle more, erano state versate tutte le rate previste per la definizione agevolata, chiedevano l'estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza secondo le forme di cui all'art.23, comma 8-bis del d.l. n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte con cui, premesso che la sentenza della C.T.R. era stata impugnata esclusivamente dal Fallimento della società, ha chiesto dichiararsi estinto il processo per intervenuta definizione agevolata a norma dell'art.6 del d.l. n.119 del 2018.
I ricorrenti hanno depositato memoria con cui, nel ribadire che la posizione dei soci non era più in contestazione, essendo passata in cosa giudicata la sentenza ad essi favorevole della C.T.P., ha ribadito la richiesta di estinzione del giudizio. Considerato che: a fronte della documentazione versata in atti dal ricorrente e della comunicazione di regolarità della definizione agevolata proposta dal Fallimento della Società, prodotta in atti dall'Agenzia delle entrate, può dichiararsi l'estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell'art.6 del d.l. n.118 del 2019.Il ricorso avverso la sentenza impugnata, infatti, come rilevato anche dal P.G., è stato proposto unicamente dal fallimento della Tonino Bianchi s.r.l. ed ha a oggetto unicamente l'avviso di accertamento emesso a carico di detta Società.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. (cfr.Cass. n.14782 del 07/06/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell'art.6, comma 13, del d.l.n.118 del 2019. Spese a carico di chi le ha