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Ordinanza — n. 9202/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by the appellant before the chamber hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9202/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally withdrew the request prior to the chamber hearing. Although the appellant had raised procedural nullity and substantive errors regarding waste tax calculations, the withdrawal rendered the legal arguments moot. Consequently, the Court issued a ruling of extinction without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the request before the chamber hearing, provided the withdrawal is timely and made by a lawyer with special power of attorney.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings special power of attorney waste tax dispute rinuncia all'espropriazione esclusione del rinvio esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art.
Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).
artt. 111 Cost
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6"-3, 30 settembre 2015, n. 19560
E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6"-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5", 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5", 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5", 28 maggio 2020, n. 10140
Cass., Sez. 5", 9 marzo 2021, n. 6400
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Testo completo

nte CJU ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3826/2018 R.G., proposto DA la "ASCIT - Servizi Ambientali S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "RETIAMBIENTE S.p.A.", con sede in Capannori (LU), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Baldacci, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la "Cava Mugnani Edoardo di Mugnani Stefano e Merusi Luca S.n.c.", con sede in Capannori (LU), in persona del socio amministratore pro tempore;

INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze il 19 giugno 2017 n. 1549/08/2017; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 febbraio 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "ASCIT - Servizi Ambientali S.p.A.", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 19 giugno 2017 n. 1549/08/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di fatture per la TIA relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, ha accolto l'appello proposto in via principale dalla "Cava Mugnani Edoardo di Mugnani Stefano e Merusi Luca S.n.c." ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca il 25 settembre 2013 n. 136/04/2013, con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente fosse obbligata al versamento della TIA nei limiti delle superfici idonee a produrre rifiuti urbani, ma non anche per le superfici interne coperte da macchinari o destinate alla produzione ovvero per le superfici esterne destinate a strade o parcheggi o alla raccolta di scarti di lavorazione. Il ricorso è affidato a due motivi. La "Cava Mugnani Edoardo di Mugnani Stefano e Merusi Luca S.n.c." è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del primo motivo con l'assorbimento del secondo motivo.

In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver accolto l'appello principale con motivazione assolutamente carente in ordine alla determinazione delle superfici esenti da TIA.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, degli artt. 5 e 23 del regolamento approvato dal Comune di Capannori (LU) con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 13 aprile 2004 n. 26 (e successive modifiche), nonché degli artt. 2697 e 2712 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la contribuente fosse esonerata dalla corresponsione della quota variabile della TIA in relazione alle superfici utilizzate per la produzione di rifiuti speciali assimilati (olii esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati; alluminio, ferro e acciaio; scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati; rifiuti plastici), a fronte della carenza di prova della produzione di rifiuti speciali non assimilabili, potendo, al più, applicarsi una riduzione della quota variabile della TIA in proporzione alla percentuale di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero, per la quale, comunque, la contribuente non aveva prodotto idonea documentazione.

RITENUTO CHE:

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Nulla deve essere disposto per la regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la controparte della rinunciante.

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6"-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5", 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata