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Sentenza — n. 9184/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties conciliated during proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9184/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct because the parties reached a settlement agreement during the proceedings. The appellant, Riccoplast, had previously challenged environmental tariff assessments, but the respondent, ASCIT, accepted the withdrawal of the appeal shortly before the hearing. Consequently, the Court applied the statutory provisions for extinguishing the lawsuit without ordering any costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When parties agree to conciliate a pending dispute, the Court must declare the litigation extinct under Art. 390 and 391 of the Civil Procedure Code, with no disposition regarding litigation costs.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of litigation conciliation during proceedings Civil Procedure Code withdrawal of appeal no costs awarded extinguishment of case ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L'ASCIT ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt.
Art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese.
Art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
deciso in Roma il 9 febbraio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L.
art. 390 c.p
L'ASCIT ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10145/2016 proposto da: RICCOPLAST s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Lai ed elettivamente domiciliata per il suo studio in Firenze, Viale Giovanni Amendola n. 20; d .o 17'1 R C u(r'712 - ricorrente - Contro ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Baldacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/a; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2147/30/15 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 10/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 2/2/2022 dal Consigliere Dott.

Stefano Pepe; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti; Ritenuto in fatto 1. Con ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza di questa Corte n. 3768 depositata il 9.3.2012, la RICCOPLAST s.r.1, chiedeva l'annullamento degli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi, per l'anno 2005, dalla ASCIT -Servizi Ambientali s.p.a. quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori.

2. Con sentenza n. 2147/30/15 del 10.12.2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR) rigettava il ricorso della contribuente e confermava la sentenza dei giudici di primo grado che avevano dichiarato inammissibile il ricorso originario in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992 e, in particolare, dopo la scadenza dei suindicati 60 giorni e degli ulteriori 90 giorni previsti per la definizione del procedimento di adesione.

3. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. La ASCIT si è costituita con controricorso.

5. In prossimità dell'udienza la ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a accettava la rinuncia al ricorso della ricorrente. Considerato che 1. Deve rilevarsi che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in quanto «nelle more del giudizio le parti hanno deciso di conciliare la lite pendente». L'ASCIT ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. deciso in Roma il 9 febbraio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modi?. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. à: L Il Presidente Nemenico Chindemi DEPO