Cassation appeal dismissed; tax judgment extinguished by taxpayers' commitment to pay and waive pending proceedings under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished after the taxpayers submitted a request for expedited settlement, committing to waive pending proceedings and pay the full tax debt. Although the original lower court rulings upheld the tax assessment based on specific land valuation criteria, the taxpayers' new procedural act triggered statutory extinction rules. Consequently, the Court ruled that no further judicial action was necessary as the settlement agreement absorbed the costs of the ongoing litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 1, d.l. n. 119 del 2018; Art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018: A tax judgment is extinguished when the taxpayer declares reliance on the expedited settlement provisions and commits to waiving pending proceedings and paying the debt, rendering further judicial disposition unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2469/2014 R.G. proposto da CONSOLINI AUGUSTO e CONSOLINI MASSIMO, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Consolini presso il cui studio, sito in Roma, via Giuseppe Mazzini n. 25 sono elettivamente domiciliati - ricorrenti - iLíA C A C( Vit-- L C contro 'AGENZIA DELLE ENTRATE/ in persona Oel IDirettorei p.t., elett.te 49, f , • V, adgmiciliata in Roma, alla via Fler i -Pi esi -E—r2 presso l'Avvocatura 3 ' ;.-1- < I. Lk ? tGerre-r‘-a- A v vCAC1 re dello Statti, che la rappresenta e difende, o -)( i-A Cr 1 ?i, 1 i.
Vi controricorrente - RGN 2469/2014 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 215/6/13, depositata il 14 giugno 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Maria Elena Mele Rilevato che Augusto Consolini e Massimo Consolini impugnavano gli avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per ICI relativa agli anni 2004, 2005 e 2006. La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi con sentenze che venivano confermate, previa riunione degli appelli, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che si trattava di aree ricadenti nella zona OMI E 28 con destinazione ad attrezzature pubbliche e scolastiche e che era da ritenersi congruo il valore indicato dal Comune nell'atto impositivo in quanto corrispondente a quello indicato dalle parti nella perizia di stima redatta in vista dell'acquisizione dell'area da parte della Regione Lazio per la realizzazione di residenze universitarie.
I contribuenti hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza della CTR affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso Roma Capitale. Considerato che Nelle more del giudizio, i contribuenti, con atto depositato il 9 gennaio 2019, hanno dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, sicché questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. In data 21 dicembre 2021 i ricorrenti hanno depositato la richiesta di definizione agevolata recante l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, nonché documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento del dovuto.RGN 2469/2014 Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio mentre nulla deve essere disposto sulle spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., sez. 5, n. 1450 del 2022; sez.
L., n. 28513 del 2019). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022. Il Presidente enico Chindemi