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Decreto — n. 9046/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 9046/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for simplified settlement, and no formal objection to this denial was filed within the statutory period. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired automatically, leaving the party who advanced costs responsible for the expenses.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 October 2018, n. 119; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing if no objection to the denial of simplified settlement is filed, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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process extinction tax simplified settlement deadline expiration civil procedure code costs allocation contenzioso tributario validità della tassazione fiscale imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 October 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 13047/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Yacht Charter & Broker Sri In Liquidazione rappresentata e difesa dall' Avv. Camperchioli Italia con domicilio eletto in Roma, via Fezzan, n. 65, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11842/32/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF3030803227/12.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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