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Decreto — n. 9029/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 9029/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the statutory period for requesting a hearing expired on December 31, 2020, without any intervention. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests a hearing within the statutory period, terminating the process automatically.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory deadline failure Legislative Decree 119/2018 procedural termination tax assessment dispute differimento dell'imposizione opposizione al precetto esecutivo domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 19747/2015 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, Prof. Ignazio R.Marino, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Rossi ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n.21; contro Immobiliare Edilizia Seconda Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Orazi Fabrizio, con domicilio "rAZzo il C eletto in Roma, via Savoi-571. Z-3 ii presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 244/22/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.662057916.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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