Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement term under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to submit the necessary request within the statutory period, causing the process to lapse automatically. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive decision on the tax dispute, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If the parties do not request the simplified settlement procedure within the prescribed term, the process extinguishes automatically, and the advanced costs remain the responsibility of the party who prepaid them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 8366/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ingersoll Rand Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Marini e Leonardo Perrone, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 430/11/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D0E1C01938/2013.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; - rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma tt C.,