Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9024/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified tax definition request.

Numero d'incarto Decreto — n. 9024/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party submitted the required request for simplified tax definition by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a simplified settlement, but the opposing party contended that no valid application was filed within the statutory period. The court ruled that the expiration of this specific deadline legally terminated the proceedings, leaving any advanced costs to the party who incurred them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties fail to request the simplified tax definition within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction simplified tax definition statutory deadline expiration costs of extinguished process tax administrative litigation ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
806H00018 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
806H00018 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 23676/2017 R.G. proposto da Costantino Gregorio, rappresentato e difeso dall' Avv. Callipari Natale, con domicilio eletto in Roma, via Vitelleschi, n. 42, presso lo studio dell'Avv. Tempestini Lucia; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona' del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria sez. staccata di Reggio Calabria n. 1508/8/17, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. 806H00018 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; 2/ che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R