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Ordinanza — n. 8869/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax appeal extinguished due to related group tax settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8869/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had already settled a related second-level tax assessment. The taxpayer, Finsoe, sought to extinguish the current first-level appeal by citing a finalized simplified settlement agreement regarding a separate second-level notice. The court ruled that the legal benefits of this settlement automatically extend to the current proceedings under the group tax consolidation rules.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 127 DPR 917/1986: The simplified settlement of a tax dispute involving a consolidated group automatically extinguishes related pending proceedings for co-obligated entities.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment group tax consolidation simplified settlement agreement co-obligated entities tax liability transfer imposizione di un gruppo di società procedura di ricupero d'imposta tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 119/2018
aveva dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 127 DPR 917/1986
119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata (art. 127, comma 1, lett.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7751/2013 R.G. proposto da _ Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro a_ tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e contro Finsoe s.p.a., entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio della stessa; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 121/28/12 depositata il 6 agosto 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere Giuseppe Nicastro. Rilevato che: Finsoe s.p.a. e Aurora Assicurazioni s.p.a. (poi incorporata da Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.) esercitarono l'opzione per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (tuir), con riguardo, tra l'altro, al periodo d'imposta 2004, la prima società in veste di controllante/consolidante e la seconda in veste di controllata/consolidata; con riguardo al predetto periodo d'imposta 2004, l'Agenzia delle entrate notificò a Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e a Finsoe s.p.a. l'avviso di accertamento di primo livello n. TMB080200563/2009 (oggetto del presente contenzioso)„ relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi della società consolidata Aurora Assicurazioni s.p.a., poi incorporata da Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.; con riguardo allo stesso periodo d'imposta 2004, l'Agenzia delle entrate notificò a Finsoe s.p.a., nella qualità di consolidante, anche l'avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09, con il quale, in conseguenza delle rettifiche operate con gli avvisi di accertamento di primo livello (tra i quali, l'avviso di accertamento n. TMB080200563/2009), rettificò la dichiarazione dei redditi del consolidato;

Finsoe s.p.a. e Aurora Assicurazioni s.p.a. (poi incorporata da Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.) impugnarono l'avviso di accertamento di primo livello n. TM13080200563/2009 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con la sentenza n. 165/29/11, accolse il ricorso delle società contribuenti; avverso tale sentenza, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 121/28/12, depositata il 6 agosto 2012, rigettò l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria; avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, non notificata, ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso a due motivi;

Finsoe s.p.a. e Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. resistono con controricorso; le ricorrenti, premesso che Finsoe s.p.a. aveva dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, cori modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, della controversia, pendente innanzi a questa Corte (R.G.N. 28363/2015), avente a oggetto l'avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09, hanno chiesto la sospensione anche del presente processo fino al 10 giugno 2019, a norma del secondo periodo del comma 10 del predetto art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; con ordinanza del 28 maggio 2019, questa Corte ha sospeso il processo fino al 10 giugno 2019, rinviando la causa a nuovo ruolo;successivamente, le ricorrenti hanno depositato copia della domanda di definizione agevolata - presentata il 30 maggio 2019 da Finsoe s.p.a. ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 - della controversia, pendente innanzi a questa Corte (R.G.N. 28363/2015), avente a oggetto l'avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09, chiedendo che, in attesa della dichiarazione di estinzione di tale processo, il presente processo, avente a oggetto l'avviso di accertamento di primo livello n. TMB080200563/2009, restasse sospeso sino al 31 dicembre 2020; le ricorrenti hanno poi depositato una memoria con la quale, premesso che la domanda di definizione agevolata presentata dalla consolidante Finsoe s.p.a. e avente a oggetto l'avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09 si era regolarmente perfezionata ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, chiedevano che, di conseguenza, anche il presente processo fosse dichiarato estinto.

Considerato che: con il decreto 13/12/2021, n. 39470, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 28363/2015, il Presidente della Sezione tributaria civile di questa Corte, vista la documentazione depositata da Finsoe s.p.a. ai fini della definizione agevolata della controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09 ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti aveva depositato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dello stesso art. 6, ai sensi di questo comma, ha dichiarato estinto tale processo; ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata (art. 127, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 917 del :1986, quanto alla responsabilità del soggetto consolidante, e art. 127, comma 2, lett. b, quanto alla responsabilità del soggetto consolidato) consolidante Finsoe s.p.a. con riguardo all'avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09 giova anche in favore della coobbligata consolidata Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. con riguardo all'avviso di accertamento di primo livello n. TMB080200563/2009 oggetto del presente contenzioso; pertanto, a norma del predetto comma 14 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, anche il presente processo deve essere dichiarato estinto; ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e pone le spese a c