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Ordinanza — n. 8868/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute already extinguished by simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8868/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the underlying tax dispute was already resolved through a simplified settlement procedure initiated by the company. Although the individual partner filed a new appeal, the prior agreement binding the company automatically benefited him under the relevant law. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the merits of the nine grounds raised.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; When a tax dispute involving a co-obligated entity is definitively settled via simplified procedure, the extinction of the process benefits the individual co-obligated party, rendering any subsequent appeal by that individual inadmissible.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction co-obligated party benefit cassation appeal dismissal IVA and IRAP assessment tassazione dell'IVA rimborso dell'IVA aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 119/2018
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 25/26 marzo 2013; i il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 391 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 6608/2013 della Sezione tributaria civile
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6595/2013 R.G. proposto da Toscano Emanuele, nella qualità di socio di Pubblicità Fratelli Toscano s.n.c. di Toscano Emanuele & C., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pace, con domicilio eletto in Milano, corso di Porta Romana, n. 89/B, presso lo studio dello stesso; - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 106/38/12 depositata il 5 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere Giuseppe Nicastro. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate emise nei confronti di Pubblicità Fratelli Toscano s.n.c. di Toscano Emanuele & C. l'avviso di accertamento n. R1Q02T400036/2009, con il quale accertò maggiori IVA e IRAP per il periodo d'imposta 2004; Emanuele Toscano, nella qualità di socio della predetta Pubblicità Fratelli Toscano s.n.c. di Toscano Emanuele & C., impugnò l'avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con la sentenza n. 365/21/10, rigettò il ricorso del contribuente; avverso tale sentenza, Emanuele Toscano propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 106/38/12 depositata il 5 luglio 2012, rigettò l'impugnazione del contribuente; avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ricorre per cassazione Emanuele Toscano, che affida il proprio ricorso, notificato il 20/27 febbraio 2013, a nove motivi;

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 25/26 marzo 2013; i il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con la relativa ricevuta di presentazione, chiedendo che il processo sia dichiarato, perciò, estinto. Considerato che: dall'esame della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositata dal ricorrente, emerge che la stessa è relativa non all'avviso di accertamento n. R1Q02T400036/2009, oggetto del presente giudizio, ma all'avviso di accertamento n. R1Q01T400054/2009; pertanto, tale domanda, essendo relativa a un diverso avviso di accertamento, non oggetto del presente giudizio, non assume rilievo in quest'ultimo; peraltro, con il decreto 29/04/2021, n. 11268, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 6608/2013, il Presidente della Sezione tributaria civile di questa Corte, vista la documentazione depositata in quel giudizio da Pubblicità Fratelli Toscano s.n.c. di Toscano Emanuele & C. ai fini della definizione agevolata della controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento R1Q02T400036/2009 (oggetto anche del presente giudizio) ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti aveva depositato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dello stesso art. 6, ai sensi di questo comma, ha dichiarato estinto tale processo; pertanto, anche la presente controversia, avente a oggetto il medesimo avviso di accertamento R1Q02T400036/2009 - che fu impugnato, evidentemente, oltre che da Toscano Emanuele, nella qualità di socio di Pubblicità Fratelli Toscano s.n.c. di Toscano Emanuele & C., anche da questa società - deve considerarsi definita;infatti, ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata Pubblicità Fratelli Toscano s.n.c. di Toscano Emanuele & C. giova anche in favore del coobbligato Emanuele Toscano; da ciò consegue l'estinzione anche del presente processo; ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Co