Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after 2020 deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute between the Revenue Agency and Tavola Spa extinguished. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2016, but neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the statutory deadline, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 3521/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Tavola Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Camosci e Francesco Falcitelli, con domicilio eletto in Roma, via Gian Giacomo PorroYpresso il loro studio CGP Studio Legale e Tributario; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3794/32/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B07B006614, T9BIRB000029/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 'chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 44.Az-Ì. 202 z Il Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO / Dott.ssa Elisabet