Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified tax agreement under D.L. 50/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the hearing fixation within the statutory deadline. The taxpayer and the tax agency failed to submit the necessary request by December 31, 2018, as required by Article 11 of D.L. 50/2017. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10, D.L. 24 aprile 2017, n. 50; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting hearing fixation under the simplified agreement procedure, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 15487/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Wellness Point srl, rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Di Fiore, con domicilio eletto in Roma, alla Via Banco di S. Spirito n. 42, presso Gnosis Forense Sri; avverso la sentenza della Commissione tributaria della Campania n. 11171/28/16, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TF7030401589.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 1997, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; „.•)6 che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 1997, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere 5f3/2 la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 3 Ì4V7 202L I Il Prridtte IL CANCELLIERE ES