Tax appeal dismissed as extinguished by law due to failure to request expedited settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request the expedited settlement procedure within the statutory deadline. The Agency of Revenue had already submitted the request for expedited settlement, and no one opposed it until the deadline expired. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically under the specific tax law provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13, comma 13 of D.L. n. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the expedited settlement procedure, unless the parties request a hearing to preserve the right to contest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 421/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Belani Rosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Poscia, con domicilio eletto in Latina, via via Benedetto Cairoli, n. 10, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione staccata di Latina n. 3104/40/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RC4010101057/2010.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r 3 4€14 2)2 Z A.3103..12.0z.z. Il Presidyé IL CANCELLIERE ESPERTO