Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The appellant, Asd Adriatica Basket Pescara, challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authority argued the process had lapsed. The court ruled that without a timely request for a hearing, the procedural term expired, extinguishing the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process for simplified tax definition procedures is extinguished by the expiration of the deadline to request a hearing, unless parties specifically petition for its fixation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 29611/2017 R.G. proposto da Asd Adriatica Basket Pescara, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Del Federico Lorenzo e [Alio Valeria, con domicilio eletto in Roma, via Denza, n. 20, presso lo studio di quest'ultimi e dell'avv. Rosa Laura; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo sez. staccata di Pescara n. 440/7/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. TA604A201742 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 91 ot ??," 2z 8/03../20.1.2. Il Prer:71-e2te rL CANCELLEERE ESPERTO