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Decreto — n. 8860/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline under 2018 decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 8860/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The Revenue Agency sued Cantanna brothers regarding 2013 tax assessments, but the parties failed to file the necessary request for hearing fixation under Article 6 of the 2018 Decree-Law. Consequently, the court ruled the process terminated by time lapse, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if no party exercises the option to fix the date, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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procedural extinction tax dispute hearing fixation deadline expiration costs allocation Decree-Law 119/2018 Civil Procedure Code amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 33/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cantanna Martino e Cantanna Francesco, rappresentati e difesi dagli Avv. Riccardo Pagliarulo e Stefano Di Tano, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Francesco Napolitano; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1509/11/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

TVF030705958/2013 - TVF030705946/2013. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma / / A. 8/03 I Il Preen7 222 — IL CANCELLIERE ES