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Decreto — n. 8858/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed due to procedural extinction via simplified tax dispute resolution agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 8858/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the tax authority initiated a simplified settlement procedure under the 2018 decree. The authority paid the owed amounts and submitted the required documentation, while no party requested a hearing within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process is extinguished by operation of law when the tax authority initiates a simplified settlement procedure and the statutory period for requesting a hearing expires without such request.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure tax authority agreement procedural time limit simplified tax dispute resolution automatic process termination tax debt payment sussidio di ammortamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 8, 9, 10 e 14, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 21/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro E.G.D.A. Sas di Altamura Vincenzo & C., nonché in proprio e quale socio Altamura Vincenzo, rappresentati e difesi dall'Avv. Quercia Luigi, con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Ranuzzi Livia; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1289/3/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TVS010201842 e TVS020201799.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 6j 444,-7D '22 Il Presi5ene IL CANCELLTERE ESPERTO V •