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Decreto — n. 8855/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified dispute resolution under 2018 decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 8855/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified resolution, and the tax authority argued the process should have terminated automatically. The court ruled that since no party invoked the extension mechanism, the procedural time limit expired, legally ending the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes automatically if the deadline for requesting simplified dispute resolution passes without intervention, leaving costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute resolution simplified procedure deadline process extinction tax authority costs procedural time limit contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
TD3030200354, TD3030200356, TD3030200392, TD3030200413, TD3030200418, TD3070200633, TD3070200644, TD3070200663 e TD3070200664 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 13053/2017 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Isocasa Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Falcone Francesco e Falcone Giuseppe con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso lo studio dell'avv. brio \; Antonio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3120/01/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TD3030200354, TD3030200356, TD3030200392, TD3030200413, TD3030200418, TD3070200633, TD3070200644, TD3070200663 e TD3070200664 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma a 2o22_ Il Presid nte IL CANCE