Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified procedure hearing by the December 31, 2020 deadline. The applicant, Metropol Sri, challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo, while the tax authority argued the process had lapsed. The court ruled that without a timely request for the hearing, the statutory term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure for simplified definition extinguishes if the parties fail to request the hearing within the prescribed term, unless a specific request for scheduling is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 1038/2017 R.G. proposto da: Metropol Sri, rappresentata e difesa dall' Avv. Pace Fabio, con domicilio eletto in Milano, Corso di Porta Romana, n. 89/B, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3093/44/16, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. 06820140059398667 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma 3 2 DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO P ........ zozz_. Il Presidr n. CANCEL