Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. Asd Adriatica Basket Pescara challenged a regional commission decision regarding tax assessments, while the Revenue Agency argued the statutory time limit had passed. The court ruled that without a formal request for settlement, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes if parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline, unless an urgent hearing is subsequently fixed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 3390/2017 R.G. proposto da : Asd Adriatica Basket Pescara, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Del Federico Lorenzo e Dllio Valeria, con domicilio eletto in Roma, via Denza, n. 20, presso lo studio di quest'ultimi e dell'Avv. Rosa Laura; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo sez. staccata di Pescara n. 636/6/16, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TA604A102019 e TA6C0A100972 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma .,, . 8 I 03..1.z.02-1 • IL CANCELLIERE ESPE