Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8843/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 8843/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The appellant, Immobiliare Sassi Srl, challenged a regional commission decision regarding a tax definition, while the tax authority argued the procedural silence triggered automatic termination. The court ruled that without an explicit request for a hearing, the statutory time limit expired, terminating the proceedings and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a settlement hearing within the prescribed period, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction settlement hearing request statutory time limit lapse tax definition agreement procedural termination procedura di tassazione fiscale contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 22224/2016 R.G. proposto da • Immobiliare Sassi Srl, rappresentate difeskdall'Avv. Lupi Raffaello e Vignoli Alessia con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio dell'Avv. Lucisano Claudio contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;féraTi~ pomiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso Avvocatura genera e eo a o, c e tertd£4.-13a~i11~14. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 326/5/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.20041T001772000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ,02- MAR. 2022. -A-8./G3 I 20z2- Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO • Dotr„s•sa E