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Decreto — n. 8830/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 8830/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline expired without a request for hearing. The taxpayer and the tax agency failed to submit the necessary request for hearing by December 31, 2020, as required by the specific tax law provision. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the time limit for the request for hearing if no such request is filed, and the costs remain at the expense of the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit request for hearing costs allocation D.L. 119/2018 contenzioso tributario differimento dell'imposizione lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 24185/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bonettini Gian Luigi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Campolo e Lucio Nicolais, con domicilio eletto in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 27, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 914/11/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THH019S01877/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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