Tax court process extinguished by accelerated settlement agreement deadline passage without opposing party objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed for an accelerated settlement agreement and the deadline expired without the opposing party requesting a hearing. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer's request and payment, while no one filed an objection to the settlement definition by the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific provisions governing accelerated tax settlements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if the taxpayer has filed for an accelerated settlement and paid the due amount, with the costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 3519/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Associazione Sportiva Dilettantistica Danza Sampaoli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzei Imperato, Raffaella Enrietti e Claudio Lucisano, con dlomicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 842/38/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7E0D2201301 e T7E042201300.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma LO 2 IL CANCELLIERE ESPERTO