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Ordinanza — n. 8827/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax collection company due to irregular notification of the appeal document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8827/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Cuccaro Giovan Giuseppe against the tax collection company Pubblica Servizi S.r.l. and the Municipality of Caserta, overturning a lower regional tribunal decision that had declared the appeal inadmissible. The lower court had rejected the appeal because the appellant failed to sign the copy of the document delivered to the municipality's clerk, arguing that the notification method was irregular. The Supreme Court ruled that the specific notification procedure for tax proceedings, which allows direct delivery to a municipal employee without a formal receipt, was correctly applied by the appellant and that the lower court's rejection was legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 16 comma 3 D.L.vo 31/12/1992 n. 546; Art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.: In tax proceedings, notification of an appeal to a local entity via direct delivery to an employee is valid if the employee signs the copy, and lack of such signature renders the notification ineffective.

Parole chiave

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tax appeal notification direct delivery receipt municipal employee signature irregular notification tax collection company Cassation review procedural admissibility petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 16 comma 3 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia "disapplicazione" dell'art. 16, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
546, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2004, n. 22576
Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2004, n. 22576; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2012, n. 2816
22576; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2012, n. 2816; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 maggio 2018, n. 10851
2816; Cass., Sez. 6^-5, 7 maggio 2018, n. 10851; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20367
10851; Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26804
10317; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26804; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17838
26804; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17838).
Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2017, n. 2905
Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12818
Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12818; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 14 ottobre 2019, n. 25903
12818; Cass., Sez. 6^-5, 14 ottobre 2019, n. 25903; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16758
25903; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16758; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29370
16758; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29370; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 268
29370; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 268).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20413/2013 R.G., proposto DA Cuccaro Giovan Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Corrado Mario Iovino, con studio in Camigliano (CE), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Fabio Russo, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la "PUBLISERVIZI S.r.l." (già "TELESERVIZI S.r.l."), con sede in Caserta, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali del Comune di Caserta;

INTIMATA ED il Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 10 febbraio 2012 n. 35/51/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art.. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 febbraio 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Cuccaro Giovan Giuseppe ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 10 febbraio 2012 n. 35/51/2012, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di ingiunzione di pagamento per la TARSU relativa agli anni 1999 e 2000 e per l'ICI relativa agli anni 2000 e 2001, sulla base di quattro avvisi di accertamento, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal medesimo nei confronti della "TELESERVIZI S.r.l." (ora, "PUBLISERVIZI S.r.l."), nella qualità di concessionaria del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali del Comune di Caserta, e del Comune di Caserta avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 19 luglio 2010 n. 552/08/2010.

La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato Vabsolutio ab instantia sul presupposto che la notifica dell'appello mediante il deposito di copia presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Caserta fosse irregolare. Il Comune di Caserta e la "PUBLISERVIZI S.r.l." (già "TELESERVIZI S.r.l."), nella qualità predetta, sono rimasti intimati. Stante il decesso di Cuccaro Giovan Giuseppe, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la notifica dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale ai suoi eredi legittimi, nelle persone di Cuccaro Carmela, Cuccaro Annalisa e Cuccaro Riccardo.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia "disapplicazione" dell'art. 16, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello per "irregolare" notifica al Comune di Caserta mediante deposito di copia presso l'Ufficio Protocollo. RITENUTO CHE:

1. Il motivo - da ricondursi più propriamente al vizio di "falsa applicazione" (secondo l'accezione consolidata nella giurisprudenza di legittimità - tra le ultime: Cass., Sez. 6A-5, 18 gennaio 2022, nn. 1430 e 1437; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2349; Cass., Sez. Lav., 31 gennaio 2022, n. 2865) della disposizione richiamata in ricorso„ lamentandosi la sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice - è fondato. 1.1 Invero, l'art. 16, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (compreso nel "Titolo I - Disposizioni generali") detta una specifica disciplina in materia di notificazione degli atti processuali (ivi compreso, quindi, l'atto di appello) in sede di contenzioso tributario, prevedendo che:

«Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia». 1.2 A tale proposito, questa Corte ha precisato che, nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell'appello che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 al precedente art. 16, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, può essere effettuata «all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia», va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate te modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell'atto (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2004, n. 22576; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2012, n. 2816; Cass., Sez. 6^-5, 7 maggio 2018, n. 10851; Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10317; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26804; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17838). 1.3 Peraltro, è pacifico che tale modalità di notificazione degli atti processuali sia applicabile anche nei confronti del concessionario della riscossione. Difatti, questa Corte ha affermato che, nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 20 al precedente art. 16, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, è senz'altro valida la notificazione del ricorso introduttivo effettuata dal contribuente al concessionario, senza ricorrere all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, ma con la consegna diretta presso la sede di quest'ultimo ad impiegato addetto «che ne rilascia ricevuta sulla copia» (Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2017, n. 2905;

Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12818; Cass., Sez. 6^-5, 14 ottobre 2019, n. 25903; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16758; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29370; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 268). 1.4 Nella specie, la sentenza impugnata ha palesemente contravvenuto a tali principi, ritenendo che «tale notifica non è regolare in quanto non è prevista da alcuna norma del codice di procedura di civile per cui l'appello deve essere dichiarato inammissibile», senza tener conto che tale modalità di notifica degli atti processuali è espressamente consentita, per il processo tributario, dal combinato disposto degli artt. 16, comma 3, e 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adun