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Sentenza — n. 8826/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling tax authority cannot reclassify linked transactions without internal hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8826/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reclassify separate transactions as a single business sale. The taxpayer argued that the tax authority violated constitutional rights by ignoring the lack of an internal hearing and relying on extrinsic evidence to link the transactions. The court held that the statutory requirement to interpret the registered act based solely on its text precludes the administration from using anti-avoidance logic without procedural guarantees.

Regesto Legislator

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Art. 20, comma 1, D.P.R. n. 131/1986; Art. 360, n. 3, c.p.c.: The tax authority cannot reclassify linked transactions as a single legal act for registration purposes without conducting an internal hearing, as the statute mandates interpretation based strictly on the text of the presented act.

Parole chiave

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tax registration reclassification internal hearing requirement linked transactions doctrine anti-avoidance rules procedural guarantees taxpayer rights legal interpretation cessione di azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 20, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
131 del 1986, art. 20 l'agenzia delle entrate —.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
3, 24, 97, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c., ; per avere la Regionale escluso che il disposto dell'art.
Art. 37 bis, commi 4 e 5, D.P.R. 600/73
Con la seconda censura si lamenta la violazione dell'art. 37 bis, commi 4 e 5, del d.P.R.
Art. 1, comma 1084, L. 145/2018
131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87 della L.
Art. 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017
131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87 della L.
art. 20 d.P.R. n. 131/86
La terza censura lamenta la violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/86, dell'art.176, comma 3, del TUIR nonché dell'art.
art. 1362 c.c
art. 20 d.P.R. 131/86
L'ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/86 in quanto la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in merito alla interpretazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 158 del 21/07/2020 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 39/2021 della Corte Costituzionale
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 2537/2018 proposto da: Adiconsult società fiduciaria e di revisione a r.l. e società fiduciaria Poldi Allai s.r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Nicola Bianchi e Simona Catellani e Caludio Coggiatti presso lo studio di quest'ultimo elettivamente dom.ta in Roma alla via Lazio 20/c giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate con sede in Roma alla via C. Colombo n. 426 contro ricorrente avverso la sentenza n. 1921/117 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, Emilia Romagna depositata il 12 giugno 2017 E udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 2.03.2022 dal Consigliere Dott.

Milena Balsamo lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ESPOSIZIONE DEI FATI DI CAUSA 1.La CTR dell'Emilia Romagna, con sentenza indicata in epigrafe, nel riformare la decisone di primo grado - accoglieva il gravame dell'Agenzia delle Entrate affermando che, nell'opera di riqualificazione del negozio ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 l'agenzia delle entrate —. può apprezzare il collegamento tra i contratti, come pure tra le operazioni societarie, senza essere affatto inibita dalla necessità di svolgere un'esegesi di tipo esclusivamente testuale, quanto alla veste giuridica (formale) assunta da ciascuno degli atti sottoposti a registrazione.

In questo senso, l'operazione di cessione di quote di capitale sociale alla società Impresa italiana Lavori srl e, a breve distanza di tempo, la successiva operazione di cessione del ramo d'azienda hanno avuto come effetto finale la cessione dell'azienda, in quanto ritenute avvinte da collegamento, essendo suscettibili di produrre, ai fini del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 un unico effetto giuridico, quale quello della compravendita. Escludeva poi il deficit motivazionale degli avvisi opposti. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, le società proponevano ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

L'Agenzia si costituiva al solo fine di partecipare all'udienza. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 2.Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione del principio del contraddittorio preventivo ex artt. 3, 24, 97, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c., ; per avere la Regionale escluso che il disposto dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/86 escludesse la necessità del contraddittorio endoprocessuale.

3. Con la seconda censura si lamenta la violazione dell'art. 37 bis, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/73, reiterando le difese di cui al primo motivo.

4. La terza censura lamenta la violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/86, dell'art.176, comma 3, del TUIR nonché dell'art. 1362 c.c., per avere la CTR legittimato l'operato dell'amministrazione finanziaria che, attingendo anche da fonti esterne all'atto d registrare, ha ricostruito la volontà reale delle parti, ancorchè l'ente non si fosse limitato a riqualificare l'atto, ma ad individuare, al di là del tenore degli atti, la causa unitaria della fattispecie negoziale. 5.11 quarto mezzo si incentra sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112, in relazione all'art. 360, n.4), c.p.c.; per avere i giudici di appello omesso la decisione in ordine alla nullità degli avvisi opposti per l'omessa allegazione degli atti impugnati. 6.11 quinto mezzo deduce che se si dovesse ritenere implicita la decisione sulla motivazione degli avvisi, la sentenza sarebbe comunque nulla per mancanza di motivazione sul rigetto implicito della doglianza. 7.Col sesto motivo si lamenta la violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente e con settimo motivo anche dell'art. 52 comma 2 bis, del d.P.R. 131/86, per avere la regionale respinto le doglianze relative alla nullità degli atti impositivi per difetto di allegazione degli atti presupposti e per difetto di motivazione. 8.Con l'ottavo motivo si lamenta violazione dell'art. 1 I. 1966/39, dell'art. 12 d.m. 16 gennaio 1995 nonché degli artt. 2082, 2555 e 2740 c.c.; per avere i giudici territoriali ritenuto che le società fiduciarie potessero - avendo autonomia patrimoniale e soggettività giuridica - acquisire una impresa.

Si deduce al riguardo che le società fiduciarie non possono acquisire imprese, ad esse essendo riservate l'attività di amministrare i beni nell'interesse di terzi. 9.11 nono motivo prospetta la violazione dell'art. 57 del citato d.P.R.ai sensi dell'art. 360, n.3), c.p.c., per avere la Regionale ritenuto legittimi gli avvisi che hanno riconosciuto solidarietà passiva tra le società, allorquando l'Impresa Italiana Lavori ha acquistato partecipazioni societarie diverse da quelle acquisite dalla società Adiconsult.

10. L'ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/86 in quanto la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in merito alla interpretazione dell'art. 20 cit, concerne le ipotesi in cui il conferimento aziendale avvenga a favore di una società di nuova costituzione e le successive cessioni di quote è totalitaria.

11. Il terzo e l'ultimo motivo sono fondati, ancorché per ragioni diverse da quelle esplicitate dalla ricorrente, con assorbimento degli altri motivi. Si osserva che, in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile. L'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017„ invero, prevede: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1:

1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalle seguenti: « dell'atto presentato »;

2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi »;...» L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: « L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.»Il Legislatore, con la denunciata norma, ha inteso riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione.

Per altro verso un'interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000 consentendo all'Amministrazione di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endo-procedimentale e di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale. Ne consegue che nel caso di specie l'amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare come atto di cessione d'azienda le due operazioni relative alla cessione del ramo d'azienda e delle quote societarie.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P. R. n. 131/1986 come modificato dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.

Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermato che le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020.Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con riferimento al terzo e all'ultimo motivo, assorbiti i restanti. In considerazione della sopravvenuta normativa interpretativa, le spese dell'intero giudizio vanno compensate.

PQM Accoglie il terzo e l'ultimo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito, accoglie l'originario ricorso della società contribuente. compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 2.0