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Sentenza — n. 8822/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's unilateral withdrawal without opposing party's consent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8822/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the applicant's unilateral withdrawal of the case. ASCIT - Servizi Ambientali S.p.a. had filed a cassation appeal against a regional tax commission decision regarding waste management tariffs, raising issues of legal motivation and false application of law. The Court ruled that such withdrawals are unilateral acts requiring formal notification to the opposing party to take effect, and since the withdrawal was not properly notified, the proceedings were terminated without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal is effective only upon proper notification to the opposing party or their counsel, resulting in the extinction of the proceedings without a decision on the merits.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings notification requirements tax administration dispute waste management tariffs procedural extinction esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art.
Art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.
Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs.
Art. 391 cod. proc. civ.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4
- Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono, altresì, i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art.
art. 111 Cost
civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 111 Cost., dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., dell'art. 132 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857).
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13222/2018 R.G. proposto da ASCIT - Servizi Ambientali S.p.a., in persona del SUO legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Baldacci che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Garage Italia di Orsolini e Frediani S.n.c.; - intimata - avverso la sentenza n. 727/2017, depositata il 20 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Toscana; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2022, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, ed il rigetto del primo motivo. FATTI DI CAUSA 1. - Con sentenza n. 727/2017, depositata il 20 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Toscana, - pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 25 marzo 2015, n. 5975, - ha accolto l'appello proposto dalla contribuente Garage Italia di Orsolini e Frediani S.n.c., così annullando un avviso di accertamento emesso, a fini TIA, relativamente all'annualità d'imposta 2005.

Il giudice del gravame, - premesso che «La società contribuente aveva individuato le varie parti del capannone di 2161,00 mq.», - ha rilevato che risultava condivisibile «la nota del Ministero dell'Economie e delle Finanze emanato in data 09.10.2014 per la determinazione delle superfici tassabili (prot. 38997)», - e quanto, dunque, all'applicabilità, «a prescindere dall'intervenuto regolamento del Comune», della disposizione di cui alla I. n. 147 del 2013, art. 1, c. 639 (terzo periodo), - e che, pertanto, nella fattispecie andavano escluse dall'applicazione della tariffa «non solo le aree di utilizzo dell'attività di produzione ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti in quanto connessi al processo industriale». 2. - ASCIT - Servizi Ambientali S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

Garage Italia di Orsolini e Frediani S.n.c. non ha svolto attività difensiva. Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per difetto di motivazione, difetto reso ancor più evidente, - quanto alla motivazione in diritto, - dal riferimento ad una nota ministeriale che non può costituire fonte di diritto e che ha riferimento ad un tributo (la TARI) diverso da quello in contestazione.

Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, assumendo la ricorrente la nullità della gravata sentenza, per contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto, da un lato, il giudice del gravame aveva (in dispositivo) accolto l'appello, - e, così, la domanda di integrale annullamento dell'atto impugnato, - e, dall'altro, aveva delimitato (in motivazione) le superfici tassabili che, per l'appunto, dovevano essere rideterminate in funzione della loro connessione al processo industriale».

Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49, agli artt. 17 e 23 del regolamento TIA approvato dal Comune di Capannori, delibere n. 28 del 13 aprile 2004 e n. 10 del 9 febbraio 2005, ed agli artt. 2697 e 2712 cod. civ. assumendo, in sintesi, che, - in applicazione della delibera di Consiglio, n. 28/2004, cit., - venivano in rilievo, nella fattispecie, rifiuti speciali assimilati così che la contribuente avrebbe avuto diritto (solo) ad una proporzionale riduzione della quota variabile della tariffa; e, per di più, rilevava che la stessa contribuente non aveva mai sostenuto di produrre rifiuti speciali né aveva assolto agli oneri, posti dal regolamento TIA, ai fini del riscontro del diritto a detta riduzione tariffaria, gli stessi MUD prodotti (solo nel giudizio di riassunzione) ex se inidonei, a fini probatori, in quanto mere dichiarazioni di parte. 2. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso; e detta rinuncia non andava notificata alla controparte che, come anticipato, è rimasta intimata.

Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857). 3. - Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del giudizio e, in difetto di costituzione della controparte processuale, non va assunta alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Non ricorrono, altresì, i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. Il President