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Ordinanza Interlocutoria — n. 8662/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of necessary joinder of third party Sorrentino into tax appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8662/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered the integration of the necessary joinder of third party Giancarlo Sorrentino into the tax appeal proceedings. The appellant, SKS365 Malta ltd., challenged a regional tax commission decision rejecting their appeal against a first-instance ruling that dismissed their annulment request regarding a tax notice for 2011 betting activities. The court found that the appeal had been filed independently by Sorrentino, the principal obligor, creating a necessary procedural joinder that required his participation before the case could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 104 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: In cases of necessary procedural joinder of a third party, the court must order their integration into the proceedings to ensure the adversarial principle is respected.

Parole chiave

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necessary joinder of third party tax appeal proceedings litisconsorzio necessario integration of contradiction procedural joinder requirement arretrati d'imposta rimborso dei contributi agli stranieri assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 104 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4063/2017 R.G. proposto da SKS365 Malta ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Casella Pacca di Matrice, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Oslavia, 30 - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6355/2016, depositata il 4 luglio 2016. 5Cú2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - la SKS365 Malta ltd. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 4 luglio 2016, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui le era stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica erariale relativa all'attività di raccolta di scommesse per l'anno 2011 esercitata, per suo conto, da Giancarlo Sorrentino; - il giudice di appello ha disatteso il gravame della ricorrente evidenziando, tra le altre circostanze, il mancato perfezionamento della invocata fattispecie di regolarizzazione della violazione, nonché, nel merito, la sussistenza dei presupposti impositivi; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - le parti depositano memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE: - dall'esame della sentenza impugnata emerge che la sentenza di appello è stata resa a seguito dell'appello proposto, con autonomo atto, anche da Sorrentino Giancarlo, nella sua qualità di obbligato principale del versamento dell'imposta in oggetto; - ricorrendo una situazione di litisconsorzio necessario processuale, va ordinata l'integrazione del contraddittorio

P.Q.M.

La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Sorrentino Giancarlo da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo; Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 ottobre 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELIAAW ,,. Giuseppe Fuoch