Cassation court allows VAT credit despite late declaration, remanding case to lower court for biennial term analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal regarding VAT but remanded the case for further proceedings. The lower court incorrectly recognized a tax credit despite the taxpayer's late declaration, while the agency argued for denial based on procedural defects. The court ruled that while late filing is an omission, the substantive right to deduct VAT depends on whether the two-year limitation period has expired, a fact requiring fresh evaluation by the lower tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998; Art. 2, comma 8 bis, del D.P.R. n. 322/1998; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In tax disputes, the loss of the right to deduct VAT arises from the expiration of the biennial term for exercising the right, not merely from formal omissions, and the lower court must verify if the substantive requirements for deduction were met within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6680-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; ricorrente - 2021 - 1983 contro BIO COS SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1259/2014 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 28/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate che ricalcolava la pretesa fiscale una volta accertato che non sussistevano i crediti di imposta riportati nel modello unico 2008 in quanto derivavano dalla dichiarazione del modello unico del 2007 da ritenere omessa da parte del contribuente Bio.Cos srl.
Avverso tale cartella la società intimata proponeva opposizione, che era accolta dalla CTP in quanto il credito era da ritenersi esistente pur non essendo stata validamente presentata la dichiarazione, in cui il credito era riportato. L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate era respinto dalla CTR. Proponeva ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate, che si affidava ad un solo motivo di gravame. Non si costituiva la controparte Ragioni della decisione Con un unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce "violazione e falsa interpretazione dell'art. 2, comma 7, del d.p.r. n. 322/1998, in relazione all'art. 360 comma i n. 3 c.p.c." avendo la CTR riconosciuto i crediti esposti per l'anno d'imposta 2007 ancorché questi, maturati nel 2005, derivassero dal riporto dell'anno precedente quando la parte aveva omesso la dichiarazione avendola presentata tardivamente.
Il motivo è fondato, nei limiti che seguono, e con riguardo alla sola Iva. Occorre rilevare, infatti, che le Sezioni Unite (Sez. U n. 13378 del 30/06/2016) hanno affermato il principio secondo il quale "In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria" Ne deriva che, anche quando sia stata omessa la dichiarazione (condizione cui va equiparata la tardiva presentazione oltre il termine di 90 giorni), il contribuente può sempre opporre, anche in giudizio, l'esistenza del credito e, correttamente, la CTR ne ha accertato la sussistenza.
In materia di Iva, peraltro, è necessario prendere in esame il diverso profilo, oggetto di interventi della Corte di Giustizia e delle Sezioni Unite, per cui la perdita del diritto di detrazione non deriva dagli omessi od irregolari adempimenti formali ma quale conseguenza dell'inutile decorso del termine biennale concesso al contribuente per l'esercizio del diritto di detrazione. La questione, invero, è suscettibile di disamina dovendosi ribadire il principio secondo cui, in materia tributaria, la decadenza, quando prevista in favore dell'Amministrazione finanziaria, attenendo a situazione non disponibile, può anche essere rilevata d'ufficio, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio e non vi sia giudicato interno (v., tra le varie, Cass. n. 5862 del 08/03/2013;
Cass n. 1230 del 22/01/2015; Cass. n. 14767 del 15/07/2015; Cass. n. 22399 del 26/09/2017). Orbene, sulla questione va ricordato che sempre le Sezioni Unite (Sez. U n. 17757 del 08/09/2016) hanno precisato che "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili." (v. anche, con riguardo alla legittimità del termine biennale, Corte di Giustizia, sentenza 28 luglio 2016, in C-332/15, Giuseppe Astone).
Orbene, nella specie l'Iva risulta maturata nel 2005, sicché spetterà alla CTR valutare se, a fronte dell'omessa dichiarazione, sia decorso o meno il termine biennale per l'esercizio del diritto. La sentenza va pertanto cassata, nei limiti sopra impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione. P. Q.M La Corte, decidendo sul ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata limitatamente all'Iva e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Vene