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Ordinanza — n. 8510/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to lack of proof regarding the deadline for tax benefit definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8510/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to provide documentation proving the denial of a tax benefit definition by the deadline. Although the taxpayer requested a suspension of proceedings to verify the benefit's outcome, no evidence of a denial was found in the case files. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically if the benefit definition is not denied within the specified timeframe.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 12 e 13, D.L. n. 119 del 2018; If the taxpayer requests a tax benefit definition and no denial is documented by the statutory deadline, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax benefit definition procedural extinction statutory deadline burden of proof tax appeal suspension contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018
ha presentato istanza con richiesta di sospensione del giudizio ex art. 6, D.L.
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
ha presentato istanza con richiesta di sospensione del giudizio ex art. 6, D.L.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla dedotta violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16023/2017
Cass. n. 14732/2017
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14507-2018 proposto da: FERCAP SRL , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI; 2022 - ricorrente - 589 contro AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 347/2018 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 06/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott.

ORONZO DE MASI; RITENUTO E CONSIDERATO CHE Con sentenza n. 347/2018, depositata il 6/2/2018, la CTR della Puglia ha confermato la decisione di primo grado della CTP di Bari, che aveva respinto il ricorso della FER.CAP. s.r.l. volto all'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 20111T001587000 con il quale l'Ufficio, in relazione alla stipula, con atto registrato il 16/2/2011, di un contratto di compravendita di un fabbricato ad uso abitativo, cui erano state applicate le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, aveva preteso il pagamento della imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, adducendo l'intervenuta decadenza dalle predette agevolazioni.

Avverso la pronuncia di appello la contribuente ha ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando, ai sensi dell'art. 260, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, Parte Prima, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, in quanto il trasferimento tassato aveva ad oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, nonché, ai sensi dell'art. 260, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla dedotta violazione dell'art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, stante l'omessa sottoscrizione dell'atto impositivo da parte del direttore dell'Ufficio e la mancanza di valida delega.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La società FER.CAP. ha presentato istanza con richiesta di sospensione del giudizio ex art. 6, D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, istanza che la Corte, con ordinanza del 20 maggio 2021, ha accolto, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 193 del 2016, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016 (v. Cass. n. 16023/2017, n. 14732/2017). Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, avendo la contribuente presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modi?. in I. n. 136 del 2018, come si evince dalla copia della relativa istanza, depositata in atti unitamente alla relativa documentazione.

Non vi è agli atti documentazione che provi il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente entro il 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), ed il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione dell'art. 6, comma 13, d.l. citato. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (art. 6, comma 13, d.l. cit.). Tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 d.

P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2022, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, t