Tax court annulled appeal ruling for missing declaration, granting two-year extension despite non-voluntary condone failure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision to reject the bankruptcy's appeal. The lower court had denied a two-year extension for the statute of limitations because the taxpayer failed to voluntarily opt into a tax amnesty program. The court ruled that this extension applies regardless of whether the taxpayer could or chose to use the amnesty, ordering the case remanded for reconsideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, I. n. 289 del 2002; The two-year extension for tax assessment deadlines applies to taxpayers who cannot or do not avail themselves of amnesty provisions, regardless of the reasons for non-availability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1011/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Fallimento della Metanodotti Costruzioni s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, n. 1011, depositata 1'8 novembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, depositata l'8 novembre 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del Fallimento della Metanodotti Costruzioni s.r.l. per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui, stante la mancata presentazione della dichiarazione, erano stati determinati gli imponibili per l'anno 40 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale evidenziando che l'atto impositivo era stato notificato successivamente allo spirare del relativo termine di decadenza e aggiungendo, in proposito, che non poteva trovare applicazione la proroga biennale prevista dall'art. 10, I. 27 dicembre 2002, n. 289, atteso che la stessa riguarda i casi, diversi da quello in esame, in cui il contribuente non abbia inteso accedere al condono per sua scelta volontaria; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - il Fallimento della Metanodotti Costruzioni s.r.l. non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 15, I.n. 289 del 2002, per aver la sentenza impugnata escluso che trovasse applicazione al caso in esame la proroga biennale prevista per il termine decadenziale di esercizio della potestà impositiva; - il motivo è fondato; - la Commissione regionale ha motivato l'esclusione della ricorrenza dei presupposti della proroga in oggetto, da un lato, con l'impossibilità per la contribuente di avvalersi del condono, di cui agli artt. 7, 8 e 9, I.n. 289 del 2002, e, dall'altro, con la considerazione secondo la quale la mancata adesione alla definizione agevolata di cui al successivo art. 15 osterebbe all'applicazione della proroga dei termini di accertamento; - orbene, l'art. 10, primo comma, I.n. 289 del 2002, dispone che «per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni»; - tale proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari da tale disposizione opera, «in assenza di deroghe contenute nella legge», sia qualora il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia qualora - come nel caso in esame - non abbia potuto farlo (cfr.
Cass., ord., 29 maggio 2019, n. 14630; Cass., ord., 16 febbraio 2018, n. 3816; Cass. 11 agosto 2016, n. 16964); - pertanto, la mancata adesione al condono per ragioni indipendenti dalla volontà della contribuente non assume rilevanza ai fini della delimitazione dell'ambito di operatività della previsione che introduce la proroga dei termini ordinari di accertamento; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata per l'esame dei motivi non affrontati dal giudice di merito, nonché per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022. Il Presidente Ange