Cassation court dismisses tax appeal for lack of admissibility regarding Equitalia and procedural defects against the municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible against Equitalia Sud S.p.A. and dismissed the claim against the Municipality of Grottaminarda. The taxpayers argued for nullity due to improper notification and omitted review of an administrative annulment, but the court found the Equitalia claim lacked sufficient evidence of non-attendance in prior proceedings. Regarding the municipality, the court ruled the appeal lacked autosufficiency because it failed to clearly demonstrate how the alleged annulment fact was decisive and properly raised in lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1 c.p.c.: The appeal is inadmissible if it fails to clearly identify the decisive fact omitted by the lower court and does not demonstrate its decisive nature, or if it lacks sufficient evidence of the other party's non-attendance in prior proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24833/2015 R.G. proposto da BARISANO Franca, nata a Grottaminarda (AV) il 23.11.1938, ivi residente in Via Roma n. 31 (C.F. BRSFNC38S63E206Q), DEL GROSSO Tommaso, nato a Napoli il 7.1.1970, residente in Aiello del sabato (AV), Via Sebastiano Gaeta n. 34 (C.F. DLGTMS70A07F839P), DEL GROSSO Filippo, nato a Napoli il 1.11.1971, residente in Grottaminarda (AV), Via Roma n. 25 (C.F. DLGFPP71S01F839P), DEL GROSSO Anna, nata ad Avellino il 8.1.1982, residente in Roma, Via Feronia n. 148 (C.F. DLGNNA82A48A509P), nella qualit di eredi del defunto Del Grosso Marcello, nato a Grottaminarda (AV) il 29.9.1926 e deceduto in Ariano Irpino (AV) il 28.2.2006 (C.F.
DLGMCL26P29E206S), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Del Grosso, del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Aureliana n. 53 - ricorrenti - Contro COMUNE DI GROTTAMINARDA, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Cantino e Guglielmo Cantillo ed elettivamente domiciliato presso I loro studio, in Salerno, via L. Cassese n. 30 e contro di EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Lucci controricorrenti- Nel procedimento n.24833 avverso la sentenza n. 2937/15, emessa dalla CTR della Campania e depositata in data 25/03/2015; udita la relazione della causa svolta all'udienza del 18/01/2022 dal Consigliere Rita Russo; sentito il Procuratore generale che conclude per l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di primo grado FATTI DI CAUSA Barisano Franca, Del Grosso Tommaso , Del Grosso Filippo e Del Grosso Anna hanno proposto ricorso avverso quattro cartelle di pagamento a ciascuno intestate relative ad ICI per gli anni di imposta 2004-2006,.In primo grado il ricorso è stato accolto, con annullamento delle cartelle di pagamento, rilevando in ragione della ritenuta mancata notifica degli avvisi di accertamento i con conseguente nullità della iscrizione a ruolo.
Il Comune ha proposto appello che è stato accolto dalla Commissione regionale, la quale ha ritenuto che il Comune abbia fornito la prova della comunicazione ai contribuenti degli avvisi di accertamento mediante raccomandata a/r ( e non fondata l'eccezione di decadenza formulata dai contribuenti. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune di Grottaminarda ed Equitalia hanno resistito depositando controricorso. Equitalia ha rilevato di non essere stata chiamata in giudizio nei precedenti gradi di merito.
E' stata quindi disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio onde verificare se Equitalia sud abbia partecipato o sia stata evocata nei giudizi di merito. Acquisto il fascicolo, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia che non è stata chiamata a partecipare nei precedenti gradi di giudizio. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 18 gennaio 2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente sulla eccezione di integrità del contraddittorio. I contribuenti hanno impugnato quattro cartelle di pagamento al fine di fare rilevare la mancata notifica degli atti impositivi, chiamando in causa nei giudizi di merito l'ente impositore e notificando all'agente di riscossione solo il ricorso per cassazione. Ciò tuttavia non determina nullità del processo per difetto di integrità del contraddittorio, poiché in tema di impugnazione della cartella di pagamento non sussiste litisconsorzio necessario tra il concessionario e l'ente impositore, ed è onere dello stesso contribuente individuare correttamente il legittimato passivo, in relazione ai vizi che intende fare valere (Cass. 14991/2020;
Cass. 10019/2018; Cass. 21220/2018). In particolare, qualora il contribuente deduca la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (Cass. n. 10528 del 28/04/2017). Peraltro, in caso di omessa notifica degli atti prodromici il contribuente, impugnando la cartella fiK quale primo atto con cui viene a conoscenza della pretesa impositiva è ammesso a far valere questioni che riguardano la pretesa impositiva stessa ed in tal caso l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Cass. 5625/2019) Il processo deve allora perseguire tra le parti originarie, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti d Equitalia che non è stata chiamata in causa nei precedenti gradi di giudizio 2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la illegittimità e nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, comma 1 nr.
4) e 5) e all'ad 112 c.p.c. in quanto sarebbe stato omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti i ovvero la validità e la correttezza delle notifiche degli avvisi di accertamento posti a base delle cartelle impugnate. I ricorrenti deducono che le ricevute di ritorno delle raccomandate non potevano riferirsi agli avvisi di accertamento posti a base delle cartelle di pagamento in quanto non vi era corrispondenza tra la data di notifica degli avvisi di accertamento indicata negli estratti ruolo e quella risultante dalle relate prodotte.
I contribuenti si dolgono del fatto che la CTR non abbia in concreto valutato le relate di notifica i limitandosi alla apodittica affermazione che "i/ Comune ha fornito la prova documentale dell'avvenuta comunicazione contribuenti degli avvisi di accertamento mediante raccomandata AR"; osservano che ove il giudice d'appello avesse valutato le relate mettendole a raffronto con gli estratti di ruolo, avrebbe rilevato una discrasia delle date e cioè che le cartelle di pagamento si riferiscono ad avvisi di accertamento asseritamente notificati 1 111 novembre 2010 mentre le relate di notifica recano la data dell' 11 ottobre 2011.
Il motivo è infondato. La parte non trascrive in ricorso queste relate asseritamente riportanti una data non compatibile e si limita ad allegare copie di avvisi di ricevimento dal cui esame emerge ictu °cui/ che la data della notifica è compatibile, dal momento che la data di spedizione è quella del 9 novembre 2010 (non 2011) e la data del timbro posta è di due giorni successivi, 1'11 novembre. Il giudice d'appello del resto fa riferimento proprio alla riscontrata regolarità della notifica tramite avvisi di accertamento di raccomandate A/R non a pretese relate di notifica dle 2011 non meglio identificate 3.- Con il secondo motivo viene dedotta l'illegittimità dell'impugnata sentenza in relazione all'ad 360, comma 1 nr 4) e 5) c.p.c.- per aver omesso l'esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sussistenza di un provvedimento di annullamento in autotutela della pretesa tributaria relativa all'anno di imposta 2006.
Il motivo è inammissibile. Si evince dagli atti il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo non regolarmente notificati gli atti prodromici. Di conseguenza la questione dell' annullamento in autotutela, ove ritualmente proposta sin dal primo grado, è rimasta assorbita con conseguente onere dell'appellato di riproposizione del motivo ai sensi dell'ad 346 c.p. e 56 D.Ivo nr 546/1992. Tuttavia dal ricorso non è dato comprendere se e in che termini detta questione sia stata ritualmente proposta sin dal primo grado di giudizio, né se essa è stata riproposta in grado d'appello, per mancanza di trascrizione di quelle parti salienti degli atti di primo e secondo grado in cui detta questione è sta6ollevata.
Il ricorso difetta quindi di autosufficienza, atteso che requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso (Cass.n. 29093 del 13/11/2018)-t la parte peraltro non chiarisce neppure in che termini il fatto avrebbe portata decisiva, posto che riguarda, come dedotto dal controricorrente sele—~ solo gli avvisi 2006 e solo per una particella alienata fi( Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti di Equitalia e il rigetto del ricorso nei confronti del Comune di Grottaminarda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., e rigetta il ricorso nei confronti del Comune di Grottaminarda. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili e accessori di legge in favore di Equitalia Sud s.p.a. e di euro 1.400,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili e accessori di legge in favore del Comune di Grotta minarda Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, camera di consiglio del 18 gennaio 2022