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Ordinanza — n. 8484/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses revocation appeal against tax ruling due to taxpayer's unconditional withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8484/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following the taxpayer's explicit and unconditional withdrawal of the revocation appeal. Although the taxpayer initially sought a simplified settlement procedure, the tax authority denied it, and the taxpayer subsequently submitted a formal request to abandon the proceedings. The court ruled that the clear manifestation of the party's will to terminate the case necessitated the application of civil procedure articles regarding the extinction of the suit.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party unconditionally withdraws a revocation appeal, the court must declare the litigation extinguished regardless of prior procedural requests for simplified settlement.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax revocation appeal unconditional waiver civil procedure code judicial extinction taxpayer withdrawal sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
Art. 6 comma 10 d.l. n. 119/2018
Il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11/11/2019, n. 29037
136 del 2018, è ammissibile solo per le controversie definite con sentenza non ancora impugnabile con mezzi ordinari e non anche per quelle definite con decisione per la quale l'unico rimedio esperibile sia la revocazione (Cass. 11/11/2019, n. 29037).
Cass. 01/06/2006, n. 13080
Cass. 23/02/2012, n. 2750
13080; Cass. 23/02/2012, n. 2750; Cass.
Cass. 09/01/2014, n. 272
2750; Cass. 09/01/2014, n. 272; Cass.
Cass. 28/06/2016, n. 13306
272; Cass. 28/06/2016, n. 13306).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10685/2018 R.G. proposto da: AVV. ZENI MARIANO, che difende e rappresenta sé stesso, unitamente all’avv. Marco Petrini, in virtù di procura speciale, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Carpegna, n. 58; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28068, depositata il 24 novembre 2017.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10685/2018 Numero sezionale 281/2022 Numero di raccolta generale 8484/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,dal Consigliere dott.

Michele Cataldi; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli ha chiesto di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’ avv. Mariano Zeni ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte di cui all’epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dello stesso contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce, n. 314/2012, depositata 5 dicembre 2012.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al fine di manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Successivamente lo stesso ricorrente ha depositato la domanda di definizione agevolata della lite, allegando copia della stessa domanda, della ricevuta di presentazione e del pagamento della prima rata a mezzo modello F24. L’Ufficio ha quindi proposto istanza di fissazione dell’udienza, comunicando che in data 30 aprile 2020 aveva emesso provvedimento di diniego della definizione agevolata, che era stato comunicato a mezzo posta elettronica certificata al contribuente.

Infine il contribuente ha depositato istanza, datata 10 gennaio 2022, di rinuncia al ricorso, con richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio, e successiva memoria, nella quale ha rinnovato la «rinuncia ad ogni effetto di legge all’epigrafato giudizio» ed ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio stesso. n. 10685/2018 r.g. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10685/2018 Numero sezionale 281/2022 Numero di raccolta generale 8484/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, « In tema di condono fiscale, l'istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, è ammissibile solo per le controversie definite con sentenza non ancora impugnabile con mezzi ordinari e non anche per quelle definite con decisione per la quale l'unico rimedio esperibile sia la revocazione (Cass. 11/11/2019, n. 29037).

Dunque il condono, compresa la definizione agevolata alla quale ha fatto riferimento il contribuente, non si applica alla controversia che, come quella sub iudice, abbia per effetto un ricorso per revocazione di una sentenza emessa da questa Corte (nel medesimo senso cfr. Cass.01/06/2006, n. 13080; Cass. 23/02/2012, n. 2750; Cass. 09/01/2014, n. 272; Cass. 28/06/2016, n. 13306). E’ pertanto irrilevante, ai fini della definizione di questo giudizio di revocazione, il riferimento all’ art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modifiche, nella legge n. 136 del 2018.

Tanto premesso, deve comunque darsi atto che l’ istanza del ricorrente di rinuncia al ricorso e la sua espressa conferma nella memoria della stessa parte esprimono un’ inequivoca ed incondizionata manifestazione della volontà del ricorrente, che ha sottoscritto anche personalmente tali atti, di rinunciare a questo giudizio. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ. Le spese si compensano.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 Il Presidente Dott. Ettore Cirillo n. 10685/2018 r.g. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S